DTF 8C_40/2022 del 15.07.2022– ricorso di diritto pubblico

Art. 4 LPar– medico licenziato durante il periodo di prova, Canton Ginevra – molestie sessuali?

Fatti

Un medico alle dipendenze dell’ospedale cantonale di Ginevra viene licenziato durante il periodo di prova perché il Consiglio di amministrazione “dopo aver preso conoscenza dell’inchiesta amministrativa approfondita ha deciso di revocare un medico del pronto soccorso a causa di molestie sessuali e comportamento inadeguato ripetuto.”

Decisione di prima e seconda istanza

Conferma del licenziamento, anche perché durante il periodo di prova non sono necessari motivi fondati, ma riconoscimento di un’indennità pari ad uno stipendio mensile.

Decisione del TF

Il dipendente chiede di accertare che il licenziamento è contrario al diritto ginevrino della funzione pubblica e un’indennità pari a 6 mensilità. Ricorso respinto.

Nella misura in cui il ricorrente deduce una violazione dell’articolo 4 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità tra donne e uomini (LPar; RS 151.1), il suo ricorso è infondato. I tribunali cantonali hanno ritenuto, senza cadere nell’arbitrio, che le critiche mosse dalla datrice di lavoro le consentissero, alla luce del suo ampio potere discrezionale, di concludere che la continuazione del rapporto di lavoro non appariva appropriata. In queste circostanze, la questione a sapere se la condotta del ricorrente debba essere qualificata di molestia sessuale ai sensi dell’articolo 4 LPar è irrilevante (consid. 7.3).

Tuttavia, la comunicazione a tutto il personale del pronto soccorso che un medico era stato “revocato” “per motivi di molestie sessuali e comportamenti inadeguati ripetuti” era “non necessaria e inappropriata”. Queste affermazioni erano sufficientemente gravi da rendere il licenziamento illegittimo ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 LPAC (Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, RS/GE B 5 05), il che giustifica il riconoscimento di un’indennità pari a uno stipendio mensile lordo, ma comunque e in considerazione di tutte le circostanze non di più (cfr. consid. 8.1).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (bger.ch)

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