Art. 6 LPar– impiegata amministrativa e caposettore amministrazione del personale Canton Ginevra – discriminazione salariale verosimile anche se inferiore al 15% e se diminuisce nel tempo
Fatti
Alle dipendenze del Cantone dal 2004, la ricorrente fa valere discriminazione salariale in relazione a due promozioni: al momento di accedere alla posizione di quadro intermedio nel 2011, contrariamente ad un collega nella sua stessa situazione, era stata applicata una riduzione di due classi non essendo ancora in possesso del titolo richiesto dalla funzione. Al momento di accedere alla funzione di caposettore nel 2013 le erano poi stati riconosciuti parecchi scatti di anzianità meno rispetto a quanto avvenuto per i colleghi di sesso maschile.
Decisione di prima e seconda istanza
Il Dipartimento respinge la richiesta.
Il Tribunale amministrativo cantonale respinge il ricorso contro la decisione dipartimentale. Secondo l’istanza cantonale, una discriminazione è resa verosimile se la differenza salariale è di almeno il 15%. Nel caso della ricorrente, si trattava di differenze attorno all’8.42 % in occasione della prima promozione e del 14.4% in occasione della seconda. Inoltre, le differenze erano state di durata relativamente breve rispettivamente si sarebbero ridotte nel corso degli anni.
Decisione del TF
Il Tribunale federale spiega innanzitutto le ragioni per le quali l’art. 6 Lpar prevede un alleviamento dell’onere della prova nelle relazioni di lavoro. Si tratta di correggere una disparità di fatto che risulta dalla concentrazione dei mezzi di prova in mano al datore di lavoro. Per evitare l’introduzione alla leggera di cause per discriminazione, prima di mettere l’onere della prova a carico del datore di lavoro si chiede comunque alla vittima di portare perlomeno degli indizi tali da rendere verosimile l’esistenza di una discriminazione. A tale scopo è sufficiente il paragone con il salario di un solo collega uomo che svolge lo stesso lavoro della donna. (consid. 2.2.1).
Resa verosimile la discriminazione, l’onere della prova dell’esistenza di motivi oggettivi che giustificano la differenza incombe al datore di lavoro. Motivi oggettivi possono essere la formazione, l’anzianità di servizio, le qualifiche, l’esperienza, il campo concreto di attività, le prestazioni, i rischi corsi, i compiti (cahier des charges). Anche preoccupazioni sociali quali gli oneri familiari o l’età possono essere motivi oggettivi che giustificano delle disparità salariali. (consid. 2.2.2).
Il Tribunale federale passa poi in rassegna la giurisprudenza in relazione all’entità di differenze che hanno permesso di riconoscere come verosimile una discriminazione. A dipendenza dei casi può essere sufficiente una differenza del 6%. (consid. 2.2.3).
Segue la descrizione del sistema salariale in vigore nell’amministrazione cantonale ginevrina, che prevede per esempio la possibilità di una diminuzione fino a due classi salariali nei casi in cui una funzione viene svolte senza possedere il titolo richiesto. (consid. 2.3).
La corte cantonale aveva ritenuto che una discriminazione non fosse stata resa verosimile, per i seguenti motivi: in relazione alla prima promozione, per il fatto che la differenza fosse durata poco tempo. In relazione alla seconda promozione (nell’ambito della quale la differenza consisteva nel fatto che i colleghi fossero stati collocati nella stessa classe ma con fino a 11 classi di anzianità anziché una sola), la corte cantonale aveva ritenuto che la differenza iniziale del 14.37% fosse comunque inferiore al 15% preso quale soglia di verosimiglianza e che comunque nel corso degli anni la differenza si sarebbe attutita al 7.35% dopo 7 anni e al 2.75% dopo 15 anni (sic!). (consid. 3).
Il Tribunale federale considera che nell’ambito della prima promozione, la differenza salariale rispetto al collega nella stessa situazione era dell’8.42%: una tale differenza, nella funzione pubblica, con le sue precise regole, non è banale. L’argomento secondo cui questa differenza dopo “soli” 14 mesi si fosse ridotta, non è pertinente. Per quanto riguarda la differenza con i colleghi al momento di accedere alla posizione di capo settore (del 14.37% con un collega, un po’ meno con l’altro), il TF considera che una tale differenza rispetto ai colleghi maschili che svolgono la stessa funzione è verosimilmente discriminatoria. Il fatto che con gli anni la differenza si riduce (dato che gli scatti d’anzianità nei primi anni sono più marcati) non è un elemento atto a negare la verosimiglianza della discriminazione salariale. (consid. 4.2).
La ricorrente ha quindi reso verosimile la discriminazione sia al momento di accedere alla funzione di quadro intermediario, sia al momento di accedere alla funzione di caposettore. Di conseguenza, il ricorso è accolto. Il Tribunale cantonale aveva giudicato non verosimile la discriminazione, per cui non ha verificato se la datrice di lavoro fosse riuscita a portare la prova stretta che le differenze fossero oggettivamente giustificate. La causa è pertanto rinviata all’istanza cantonale per nuova decisione.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)