Art. 6 e 3 Lpar, 336 cpv. 1 lit. c) e d) CO – docente scuola dell’infanzia privata nel Canton Vaud – la disdetta data alla scadenza del periodo di protezione per maternità non è discriminatoria perché i motivi indicati (riorganizzazione, problemi di collaborazione) sono reali
Fatti
La ricorrente era stata dipendente della scuola dal 15 agosto 2015, da ultimo a tempo indeterminato al 100%. I suoi tre figli erano scolarizzati nello stesso istituto scolastico dove frequentavano anche la mensa. Il 12 aprile 2017 ha dato alla luce un quarto bambino.
Tra le parti erano sorte discussioni circa le spese della mensa: secondo la dipendente era stato concordato che non sarebbero state dedotte dallo stipendio.
Il 2 agosto 2017 (ultimo giorno del periodo di protezione) la direttrice dell’istituto scolastico informa la dipendente che l’istituto aveva intenzione di licenziarla in seguito a una riorganizzazione dell’équipe della scuola dell’infanzia e alla luce di difficoltà di collaborazione con gli altri membri del gruppo. Il 2 agosto 2017 viene inviata la disdetta, ricevuta il giorno successivo, con preavviso di 3 mesi e liberazione dall’obbligo di prestare il lavoro. Il salario del mese di novembre 2017 viene compensato con una parte del credito per le spese di mensa dei figli.
Il 27 febbraio 2018 la datrice di lavoro rinnova la disdetta nel caso la prima fosse nulla.
La dipendente fa essenzialmente valere nullità della disdetta, in subordine disdetta abusiva.
Decisione di prima istanza
I tribunali cantonali riconoscono la pretesa in misura di CHF 6’200.00, di cui 5’000.00 per lo stipendio di novembre 2017 e 1’200.00 per spese dedotte a torto dai salari precedenti.
Decisione del TF
L’autorità cantonale poteva ritenere senza violare il diritto federale che la volontà di disdire il contratto fosse stata espressa con la lettera raccomandata del 2 agosto 2017, ricevuta il 3 agosto 2017 e non già con la mail del 2 agosto 2017, ricevuta lo stesso giorno in cui si preannunciava solo l’intenzione di dare la disdetta: la disdetta nel senso dell’esercizio di un diritto formatore è quindi stata ricevuta il giorno successivo alla scadenza del periodo di protezione di cui all’art. 336c cpv. 1 lit. c CO. Tale disdetta è pertanto valida – fa quindi stato il giorno in cui viene ricevuta e non il giorno in cui viene redatta. (consid. 4).
Quanto alla disdetta abusiva, il TF conferma la sentenza cantonale secondo cui i motivi del licenziamento indicati dalla datrice di lavoro erano reali e che la disdetta non era legata né alla gravidanza, né alle rivendicazioni portate avanti dalla dipendente, bensì a motivi di riorganizzazione.
La cronologia dei fatti potrebbe sì suggerire un licenziamento motivato dalla maternità dell’impiegata, ma si tratta dell’unico indizio in tal senso. Senza violare il diritto federale (art. 6 Lpar), la corte cantonale poteva quindi ritenere che la ricorrente non avesse fornito indizi sufficienti a rendere verosimile una disdetta discriminatoria ai sensi della Lpar (e neppure secondo il CO).
(consid. 5 e 6)
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)