DTF 8C_633/2021 del 14.04.2022– ricorso di diritto pubblico

Art. 8 Cost.; Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; art. 3 Lpar e 29 Cost – assistente sociale ospedale pubblico Ginevra; disdetta discriminatoria rispettivamente discriminazione nell’assunzione; discriminazione multipla per handicap e in quanto donna incinta; violazione del diritto di essere sentita

Fatti

La ricorrente, nata nel 1988, è affetta da sclerosi multipla in progressione dal 2013. Ha lavorato presso l’ospedale generale di Ginevra dapprima quale consulente in reinserimento professionale e quindi quale assistente sociale con contratto di ausiliaria dal 1. luglio al 31 dicembre 2017, poi dal 1. gennaio al 30 giugno 2018 e infine con un contratto prolungato sino a giugno 2020, cioè per la durata massima di tre anni prevista dal regolamento del personale cantonale per contratti a termine. Il 9 maggio 2019 ha dato alla luce una figlia. Con la gravidanza erano anche peggiorati i limiti funzionali della ricorrente per cui già dal 16 gennaio 2019 il grado di occupazione era stato ridotto al 50%.

In occasione di un colloquio il 19 febbraio 2020 le è stato comunicato che il contratto di lavoro non sarebbe stato rinnovato, informazione contestata dalla ricorrente e confermata con decisione formale del 16 luglio 2020.

Decisione di prima istanza

La ricorrente si rivolge al Tribunale cantonale amministrativo facendo valere di essere stata discriminata a causa del suo handicap e della gravidanza. Rileva che l’ospedale non si è attenuto alla prassi amministrativa secondo cui il personale ausiliario dopo tre anni viene nominato, cosa possibile visti i bandi di concorso per assistenti sociali. Inoltre, non aveva proceduto agli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo per il mantenimento del suo impiego.

Il Tribunale cantonale amministrativo entra nel merito del ricorso per discriminazione, che tuttavia respinge, essenzialmente perché non vi è diritto alla nomina/rinnovo di contratti di durata determinata e che dello stato di salute della ricorrente si sarebbe tenuto conto già al momento della prima assunzione, nel senso di averla messa al beneficio di un tavolo regolabile all’altezza di una sedia adattata e un esame periodico di medicina del lavoro. Per i dettagli si veda il considerando 5.

Decisione del TF

Il Tribunale federale esamina dapprima la legge cantonale applicabile al personale cantonale, tra cui quello ospedaliero (LPAC) e relativa giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza cantonale, laddove l’autorità d’impiego mantiene artificialmente una dipendente o un dipendente nello statuto di ausiliaria per contratti a catena eludendo le garanzie offerte dalla legge ai dipendenti con contratto fisso commette abuso e la persona interessata deve essere considerata alla stregua del personale fisso. (consid. 3)

Ricorda poi che secondo l’art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato, in particolare a causa di menomazioni fisiche, mentali o psi­chiche. Inoltre, secondo la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, art. 27, gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri. Ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accesso alle persone con disabilità. Il divieto di discriminazione di cui all’art. 5 cpv. 1 della Convenzione è direttamente applicabile e quindi giustiziabile.
Inoltre, l’art. 3 Lpar prescrive che nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza. (consid. 4)

Consid. 5: ripresa degli argomenti della decisione dell’istanza cantonale.

La corte cantonale ha violato l’art. 29 cpv. 2 Cost. respingendo le richieste di prova della ricorrente ossia l’audizione quale testimone del medico curante che avrebbe dovuto testimoniare su alcune affermazioni discriminatorie da parte del medico del personale nonché la produzione di documenti sulla pratica amministrativa di prolungamento dei contratti dopo tre anni di contratti a termine (quale ausiliaria). Si tratta di prove che il Tribunale cantonale ha considerato a torto non pertinenti. (consid. 6)

La causa è quindi rinviata all’autorità cantonale perché assuma le prove offerte e proceda a nuova decisione (consid. 7).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)

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