Art. 3, 4 LPar, art. 9 Cost.; ordinamento degli impiegati dello Stato di Ginevra – brigadiere di polizia capo-posto – riduzione dello stipendio (degradazione) per molestie sessuali
Fatti
Un responsabile del posto di polizia a Ginevra era stato degradato per la durata di tre anni, passando dal grado di sergente maggiore (classe 18/11, ossia CHF 120’491.00) a quello di sergente capo (classe 17/13, ossia CHF 117’165.00). Aveva tenuto un comportamento inadeguato: in occasione di una serata con colleghi al ristorante aveva alzato il pullover di una collega affondando il suo sguardo nel di lei décolleté («tiré le pull-over et plongé son regard dans son décolleté»); in un’altra occasione aveva toccato il sedere di un’altra subordinata con un’agenda o un dossier. Inoltre, era solito usare dei propositi a carattere sessuali.
Il Dipartimento competente del Canton Ginevra aveva avviato un’inchiesta amministrativa durante la quale sono stati sentiti 22 testimoni. Ha quindi pronunciato una misura disciplinare nei confronti del capo-posto, ossia una riduzione dello stipendio (degradazione) per la durata di tre anni.
Decisione di prima e seconda istanza
Il Tribunale amministrativo cantonale respinge il ricorso contro la misura disciplinare.
Decisione del TF
Il valore di causa è inferiore a CHF 15’000.00, per cui rimane aperto unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1).
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale non si può far valere violazione del diritto cantonale, ma unicamente violazione di un diritto costituzionale, tra cui arbitrio (art. 9 Cost). Una decisione è arbitraria ai sensi dell’art. 9 Cost se viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro o è in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell’equità. L’arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell’art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare – e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell’esito – insostenibile. (consid. 2).
Riassunto della sentenza cantonale (consid. 3).
L’autorità cantonale non ha violato il diritto del ricorrente di essere sentito (art. 29 cpv. Cost. e 6 § 1 CEDU). (consid. 4). Questioni di prescrizione dell’azione disciplinare secondo il diritto cantonale (consid. 5).
Il ricorrente fa valere che i suoi propositi non costitutirebbero molestie sessuali nella misura in cui non erano diretti contro una determinata persona, ma pronunciati in modo generico, in uno spirito “da caserma” tollerato dalla gerarchia. Il Tribunale cantonale aveva accertato che le frasi incriminate erano indirizzate alle due subalterne, che avevano risposto al loro superiore con delle battute a causa del loro disagio e del loro malessere per essere state confrontate a dei tali propositi sessisti e per amor di pace. Inoltre, avevano espresso il loro malessere denunciando questi comportamenti spontaneamente al loro datore di lavoro. Non si vede quindi come l’istanza inferiore avrebbe potuto cadere nell’arbitrio tenuto conto che i propositi del ricorrente avevano una connotazione sessuale e rispondevano alla nozione di molestie sessuali (consid. 6).
Il ricorrente fa inoltre valere violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza rispetto ad altre decisioni disciplinari e tenuto conto del suo stato di servizio e della sua carriera esemplare che sarebbe stata scalfita soltanto da quattro incidenti isolati in un contesto di “scherzi da caserma”. Secondo l’art. 36 cpv. 1 della Legge ginevrina sulla polizia, la degradazione per una durata determinata costituisce in effetti la misura disciplinare più severa prima della destituzione. Il Tribunale federale considera che gli atti ripetuti del ricorrente costituiscono delle molestie sessuali, non sono insignificanti e appaiono particolarmente grossolani e offensivi. Ciò vale in particolare per l’episodio in cui il superiore ha tirato il maglione della subordinata e affondato il suo sguardo nel di lei décolleté, e ciò davanti ad altri colleghi. Inoltre, non aveva mostrato alcuna presa di coscienza suscettibile di indurlo a modificare il proprio comportamento. L’autorità competente aveva rinunciato alla destituzione proprio tenendo conto del suo ottimo stato di servizio. (consid. 7).
Il ricorso è pertanto respinto (consid. 8).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale amministrativo (www.bger.ch)