Art. 173, 174, 198 CPS – querela per calunnia e molestie sessuali – obbligo di indagine dell’autorità; anche riprese audiovisive possono avere carattere molesto se la vittima le percepisce direttamente
Una canzone secondo cui una donna deve il suo successo in politica a favori sessuali offerti a colleghi rappresenta un’affermazione di fatto che può nuocere alla sua reputazione. Di conseguenza, è possibile provare che tale affermazione è contariara al vero.
Anche registrazioni audiovisive possono costituire molestia sessuale, qualora vengano percepite direttamente dalla vittima.
Nel settembre 2014 un gruppo di musicisti pubblicò un album, in internet, contenente una canzone con insulti e parole di contenuto sessuale nei confronti di una politica svizzero tedesca.
L’istanza di primo grado aveva condannato i musicisti unicamente per ingiuria (art. 177 CPS – Codice penale svizzero), l’istanza di secondo grado per diffamazione (art. 173 CPS). Il Tribunale federale rinvia la causa all’istanza inferiore perché chiarisca se si tratta di calunnia (art. 174 CPS). L’affermazione secondo cui una donna attiva in politica deve il suo successo alla sua disponibilità sessuale nei confronti di alcuni uomini politici è un’affermazione di fatto. Di conseguenza, l’autorità penale può portare la prova che questa affermazione è contraria vero. In tal caso, che gli autori vanno condannati non solo per diffamazione, ma per calunnia (consid. 1).
Il Tribunale federale conferma per contro il proscioglimento dei musicisti dall’accusa di molestie sessuali (mediante parole) (art. 198 cpv. 2 CPC). E’ vero che una molestia sessuale può realizzarsi anche in assenza di presenza fisica, tramite internet. Tuttavia, è necessaria una percezione diretta. Nel caso concreto, gli accusati non si erano indirizzati alla querelante, ma a un pubblico critico nei suoi confronti. Non hanno mai cercato di far avere la canzone rispettivamente il video alla diretta interessata, che ne ha preso conoscenza soltanto un anno e mezzo dopo la sua pubblicazione in internet. Manca pertanto il criterio della percezione diretta. (consid. 2)
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale: bger.ch
Direkter Zugang zur Medienmitteilung vom 20. November 2019: bger.ch
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