Seconda Camera civile Tribunale d’appello, 12.2018.28 del 02.09.2019 (appello)

Art. 4 e 5 cpv. 3 Lpar, 328 CO, art. 199 e 200 CPC – dichiarante doganale – Cumulo di azioni: pretese derivanti dal contratto di lavoro e dalla LPar Competenza dell’Ufficio di conciliazione in materia Lpar; molestie e varie pretese basate sul CO

Fatti

Dichiarante doganale, assunta in aprile del 2012, inabile saltuariamente, riceve disdetta a fine marzo per fine aprile 2013. Vista l’inabilità dal 1. marzo al 14 aprile 2013 (per cui la disdetta data a fine marzo è nulla), il 28 maggio la datrice di lavoro ha «confermato» la disdetta con effetto immediato.
L’attrice chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’importo di fr. 59’296.10 a titolo di licenziamento immediato ingiustificato, molestie sessuali e mobbing. In particolare la dipendente ha fatto valere delle pretese a titolo di indennità per molestie sessuali ai sensi dell’art. 4 e 5 cpv. 3 LPar (fr. 21’000.-), di indennità per licenziamento immediato non giustificato (fr. 21’000.-), di pretese salariali (fr. 10’500.-), di quota parte della tredicesima mensilità (fr. 2’041.50) e di retribuzione per ore straordinarie (fr. 4’754.50) fondando queste ultime pretese sul CO.

Decisione di prima istanza

La Pretura le riconosce CHF 12’541.66 a titolo di pretese salariali per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013 (il rapporto di lavoro essendo oramai durato oltre un anno, il termine di disdetta è di 2 mesi), CHF 2’041.66 quale quota parte della tredicesima mensilità e un’indennità per licenziamento ingiustificato di CHF 3’500.00 (una mensilità, senza quota parte tredicesima).

Appello

La dipendente impugna la sentenza, chiedendo ore CHF 37’349.27 (oltre interessi), la datrice di lavoro presenta appello incidentale.

Preliminarmente, il TA esamina se l’autorizzazione ad agire rilasciata dalla Pretura per tutte le pretese non conciliate, quindi sia per le pretese che si basano sulla Lpar che sul CO, sia valida, o se per le pretese Lpar avrebbe dovuto adire l’ufficio di conciliazione per la parità die sessi.
Infatti, «Il CPC stabilisce che l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione (art. 3 CPC), come pure la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali, è determinata dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC), salvo per quel che concerne l’obbligo per i Cantoni di istituire delle autorità paritetiche di conciliazione, oltre che per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC), in quelle concernenti la legge federale sulla parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC».

La questione è quindi a sapere é «quale autorità di conciliazione è competente per materia nel caso in cui in un’unica istanza vengano riunite pretese che si fondano sia sulla LPar sia sulle disposizioni del CO è dibattuta in dottrina.»

Anche se l’art. 199 CPC prevede la possibilità di rinunciare alla conciliazione in vertenze concernenti la Legge sulla parità dei sessi, «Il Segretario assessore non poteva nemmeno concludere a una rinuncia implicita dell’attrice a procedere al tentativo di conciliazione per tali pretese innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia LPar per il solo fatto di avere proposto l’istanza innanzi all’autorità ordinaria di conciliazione, la competenza per materia non essendo alla libera disposizione delle parti.»

Il TA conclude come segue: «in concreto, un’attrazione di competenza in favore dell’Ufficio di conciliazione in materia LPar si imporrebbe a maggior ragione poiché i fatti posti alla base delle pretese fatte valere cumulativamente si fondano essenzialmente sull’asserita molestia sessuale ai sensi dell’art. 4 LPar. Visto l’esito dell’appello, tuttavia, a questo stadio della lite appare superfluo e contrario al principio di economia processuale procedere con la riforma della decisione impugnata nel senso di dichiarare irricevibile la petizione a causa dell’assenza di una valida autorizzazione ad agire, tanto più che le parti né se ne dolgono né sostengono che da ciò sia derivato loro un pregiudizio.» (consid. 2)

Per quanto riguarda le molestie, la dipendente fa valere che il vicedirettore della datrice di lavoro «nei diversi scambi di posta elettronica avuti con l’appellante avrebbe sistematicamente usato dei nomignoli inappropriati quali “ciao cara”, “tesoro”, “tusa”, “cucciola”, dei doppi sensi e delle provocazioni. Egli avrebbe inoltre formulato battute e apprezzamenti sul suo aspetto fisico di fronte a terze persone.»
Il TA conferma la sentenza pretorile che «contestualizzando il contenuto globalmente e quindi riferendosi pure ai messaggi prodotti in causa dalla datrice di lavoro, ha concluso che dagli stessi emergeva come fra l’appellante e il vicedirettore vi fosse un’inequivocabile complicità, sviluppatasi reciprocamente nel tempo e come la dipendente non fosse assolutamente infastidita dal comportamento del suo superiore.». Aggiunge che «nemmeno risulta che la direttrice della datrice di lavoro sia stata informata da parte dell’attrice o da parte di altri collaboratori circa un comportamento scorretto e inopportuno da parte del vicedirettore nei confronti dell’appellante o in generale nei confronti delle donne.» (consid. 3).

Straordinari: non è accertabile con sufficiente certenza che l’attrice avveva eseguito delle ore straordinarie, né gli atti permetterebbero di stimare l’asserito lavoro straordinario eseguito (consid. 4).

La datrice di lavoro faceva valere che il contratto sarebbe viziato da dolo (art. 28, ev. 23 e 24 cpv. 1 cifra 4 CO) in quanto l’attrice avrebbe sottaciuto il suo grave stato di malattia al momento della stipulazione del contratto. Il Tribunale ricorda che «Una malattia non deve tuttavia essere resa nota se il datore di lavoro non formula al proposito precise domande, ma solo quando essa renda il lavoratore assolutamente inidoneo per la funzione che è chiamato ad assumere.” Conclude che “nulla agli atti permette di ritenere che l’attrice fosse una “malata cronica” e che ne fosse consapevole” (consid. 6).

In conclusione, il Tribunale d’appello conferma la sentenza pretorile, respingendo sia l’appello della dipendente, sia l’appello incidentale della datrice di lavoro.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.sentenze.ti.ch) (sentenza pubblicata il 02.11.2021)

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