DTF 4A_544/2018 del 29.08.2019 – ricorso in materia civile

Art. 3 ss. LPar; 328 CO – Impiegata– Molestie sessuali: fa stato il contesto in cui avvengono i comportamenti incriminati, non la loro connotazione sessuale in quanto tale.

Per diversi anni, tra il direttore della società datrice di lavoro e la dipendente vi era stata una buona collaborazione. A un certo punto, il direttore espresse alla collaboratrice i propri sentimenti, proponendole di allacciare una relazione intima, cosa che la dipendente rifiutò. Il superiore iniziò quindi a molestarla facendo uso del proprio potere onde indurla ad avere una relazione intima (messaggi, obblighi di accompagnarlo, disdetta di un prestito concesso dalla ditta, invio di una scatola vuota di cioccolatini “merci” ecc.). La dipendente si ammalò e infine si licenziò.

Il Tribunale federale respinge il ricorso presentato dalla datrice di lavoro contro la sentenza di primo grado che riconosce all’impiegata un’indennità pari a ca. 4 salari medi svizzeri.

La sentenza ricorda dapprima che l’art. 328 cpv. 1 CO impone al datore di lavoro di rispettare e proteggere la personalità del lavoratore / della lavoratrice, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. Richiama la definizione di molestie di cui all’art. 4 LPar (consid. 3).

Il ricorrente fa valere una violazione dell’art. 172 ss, CPC nell’accertamento dei fatti, perché il Giudice di prime cure aveva letto ai testimoni le affermazioni delle parti contenute negli allegati introduttivi, modo di procedere che vede piuttosto opposta la dottrina. Dato che ad ogni modo la datrice di lavoro non cita nessun passaggio che mostrerebbe come i testimoni si fossero lasciati influenzare e che non ha fatto valere l’errore procedurale al momento dell’audizione dei testimoni, la questione può rimanere indecisa (consid. 4).

La ricorrente fa poi valere una violazione dell’onere di prova pretendendo che non sarebbe provato che fosse il direttore l’autore di alcuni SMS. La Corte rileva che la questione riguarda il potere del giudice di apprezzare le prove e che nulla lascia dubitare di chi fosse l’autore degli SMS trascritti (consid. 6). Prendere in considerazione rapporti medici, anche se si tratta di testimonianze indirette, non presta il fianco a critiche (consid. 7.2).

Infine, il ricorrente fa valere che i suoi messaggi non avrebbero avuto connotazione sessuale. La Corte precisa che un conto è che il direttore abbia espresso all’impiegata i propri sentimenti. Tutt’altra cosa è l’esercizio di pressioni per indurla ad allacciare una relazione intima. Poco importa che i messaggi non avessero di per sé una connotazione sessuale: il contesto in cui sono stati scambiati è sufficientemente chiaro (consid. 5).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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