Secondo l’art. 6 LPar, si presume l’esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.
In parole povere, questo significa che la lavoratrice deve rendere verosimile una disparità di trattamento tra uomini e donne, al datore di lavoro incombe l’onere di provare che vi sono motivi fondati per questa disparità, che non è quindi discriminatoria perché non basata sul sesso.
Secondo l’Analisi della giurisprudenza cantonale relativa alla legge sulla parità dei sessi (2004-2015), nei casi in cui l’alleviamento dell’onere della prova è applicato (art. 6 LPar), raramente la sentenza distingue chiaramente le due fasi del ragionamento giudiziale (1. verosimiglianza e 2. motivi oggettivi giustificativi). Nella maggior parte dei casi (53,4%), la verosimiglianza non è ammessa e la domanda è respinta.
L’Ufficio federale per l’uguaglianza ha pertanto incaricato il prof. François Bohnet di allestire un parere sull’applicazione dell’art. 6 LPar e di formulare delle raccomandazioni per la prassi di avvocati/e e tribunali.
Il parere rileva come l’art. 6 LPar non abbia veramente raggiunto l’obiettivo per cui era stato introdotto, questo anche perché in un’unica procedura è difficile distinguere le due tappe che la norma di per sé prevede.
L’esperto formula le seguenti raccomandazioni (riassumendo):
1. per le parti:
raccogliere tutte le prove disponibili; distinguere bene i due aspetti:
– rendere verosimile la discriminazione
– mostrare l’assenza di motivi atti a giustificare la disparità di trattamento.
2. per i tribunali:
l’art. 125 lit. a CPC permette di limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni. Si può quindi limitare il procedimento, in un primo momento e sulla base delle prove disponibili nell’immediato (fondamentalmente: documenti), alla questione della verosimiglianza della discriminazione e solo se questa è data procoedere all’assunzione delle prove per verificare se vi sono motivi oggettivi che la giustificano.
3. per il legislatore
introdurre un nuovo art. 6 cpv. 2 LPar che impone ai tribunali di limitare in un primo passo il procedimento alla verosimiglianza della discriminazione mediante prove immediatamente disponibili.
Il parere è scaricabile, in tedesco e francese, sul sito dell’UFU:
La vraisemblance au sens de l’article 6 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes au regard de la jurisprudence fédérale – Avis de droit – Prof. François Bohnet – 2018: vai
Die Glaubhaftmachung im Sinne von Artikel 6 des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts – Gutachten von Prof. François Bohnet – 2018: vai
oppure qui:
Gutachten art. 6 glg 2018 09 18_d, in tedesco
avis_de_droit_leg_18.09.2018_2, in francese