DTF 6B_1202/2018 dell’11.01.2019 – ricorso in materia penale

Art. 173 e 174 CPS; 4 LPar – querela per diffamazione/calunnia – l’accusa nei confronti di un venditore di aver fatto delle “avances” non è un’accusa di molestie sessuali e non ne lede l’onore.

Un venditore, licenziato per comportamento inappropriato e prestazioni insufficienti, querela una collega e la superiora gerarchica per diffamazione sub calunnia. La collega aveva segnalato alla superiora che il venditore le aveva fatto delle avances e che apparentemente non comprendeva che lei non fosse interessata. Inoltre, c’era stata una cliente che si era lamentata di essere stata mal servita dopo aver respinto delle avances da parte del venditore. Il venditore si ritiene leso nel proprio onore per quello che reputa accuse di molestie sessuali e denuncia collega e capa per diffamazione/calunnia (art. 173 s. CPS). Il Ministero pubblico emana una decisione di non luogo a procedera (non entra nel merito della querela).

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Le espressioni usate non possono essere interpretate come accusa di molestie sessuali in particolare ai sensi dell’art. 4 LPar. Le segnalazioni possono far apparire il ricorrente come un venditore che ha avuto un comportamento inopportuno con una cliente, ma né il fatto di aver eventualmente fatto delle “avances” – di cui la forma non è stata precisata – né quella di aver trattato la cliente in modo molto scortese sono sufficienti per esporre l’interessato a disprezzo in quanto uomo, né egli è stato presentato come persona spregievole.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Molestie e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.