DTF 8C_162/2018 del 04.07.2018 – ricorso sussidiario in materia costituzionale

Art. 8 Cost – docenti Canton Friburgo – nessun diritto a vacanze e tempo di preparazione durante il congedo maternità

Il personale docente dispone di sufficiente tempo libero da insegnamento per poter compensare le vacanze, anche se il congedo maternità dovesse cadere sulle vacanze scolastiche. Se al momento di riprendere l’attività dopo il congedo dovesse necessitare di un po’ più di tempo per la preparazione, ha la possibilità di compensare questo maggior onere durante il tempo libero da insegnamento, grazie alla flessibilità di cui dispone.

Le docenti beneficiarie del congedo maternità – alla pari di chi è assente in seguito a malattia, infortunio, servizio militare o civile, protezione civile –  necessitano in misura minore delle 7 settimane di vacanze scolastiche destinate nel Canton Friburgo alla preparazione delle lezioni  rispetto al personale docente che insegna durante l’intero anno scolastico. Durante il tempo così risparmiato possono essere compensate le vacanze che cadono sul congedo maternità. Inoltre, grazie alla grande flessibilità di cui gode il personale docente, che non è tenuto a registrare il proprio tempo di lavoro, ha la possibilità di compensare eventuali lavori di preparazione.

Commento: questa decisione non dovrebbe valere per il Ticino, dove i periodi di vacanza sono distribuiti in modo meno regolare sull’intero anno scolastico, essendo concentrati nel periodo estivo.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (ww.bger.ch)

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