DTF 144 I 181 del 12.06.2018 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 29a Cost – conducente mezzi pubblici città di Zurigo – garanzia della via giudiziaria, potere cognitivo del Tribunale amministrativo di Zurigo in caso di licenziamento

Dal regesto: In ossequio alla garanzia della via giudiziaria a norma dell’art. 29a Cost. il potere cognitivo del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo si estende – contrariamente alle disposizioni della legge cantonale sulla procedura amministrativa – anche all’ingiunzione del mantenimento del posto di lavoro di una dipendente licenziata illecitamente, poiché secondo il diritto comunale esiste un diritto giustiziabile in tal senso.

Il caso:
Una conducente interrompe la formazione di manager aziendale e viene occupata quale capo servizio. In seguito, il direttore dell’azienda ne ordina il ritrasferimento alla funzione di conducente. Successivamente, viene licenziata per inattitudine alla guida. Il Tribunale amministrativo cantonale annulla il licenziamento e ordina alla città di continuare ad occupare la dipendente quale capo servizio. Sentenza che la Città impugna presso il Tribunale federale, che respinge il ricorso.

Davanti al Tribunale federale la questione non è più a sapere se il licenziamento era lecito o meno, bensì se il Tribunale cantonale amministrativo poteva ordinare alla Città di continuare ad occupare la dipendente oppure se avrebbe dovuto limitarsi a riconoscerle un’indennità.

Secondo il Tribunale cantonale amministrativo, esso poteva ordinare alla Città di continuare ad occupare la dipendente, dato che il regolamento comunale del personale prevede questo diritto in caso di licenziamento illecito e dato che il Tribunale cantonale amministrativo è la prima istanza giudiziaria a decidere con cognizione piena.

Presupposti per potersi richiamare alla garanzia della via giudiziaria giusta l’art. 29a Cost:

  • Controversia giuridica: il regolamento applicabile riconosce un diritto al reimpiego in caso di licenziamento illecito; il fatto che questo diritto è dato soltanto “se possibile”, non cambia la qualità del diritto;
  • Solo in casi eccezionali i Cantoni possono escludere l’accesso ad un’autorità giudiziaria. L’art. 86 cpv.3 LTF limita questa possibilità a decisioni di carattere prevalentemente politico.

Nel caso concreto, siamo in presenza di una controversia giuridica che non ha carattere prevalentemente politico. Il Consiglio distrettuale (Bezirksrat) non adempie i criteri di un’autorità giudiziaria. Di conseguenza, il Tribunale cantonale amministrativo era la prima autorità giudiziaria. Nel rispetto della garanzia costituzionale doveva poter decidere con piena cognizione e ordinare il reintegro della dipendente e non solo un’indennità per licenziamento illecito.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch; link alla sentenza completa (8C_903/2017))

 

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