Art. 50 LStr; art. 8 CEDU – diritto degli stranieri – diritto di restare in caso di scioglimento del concubinato e di permanenza da quasi 10 anni
In caso di scioglimento del concubinato, contrariamente a coniugi e partner registrati, il cittadino straniero non può far valere il diritto di restare (diritto al rinnovo del permesso dopo tre anni di convivenza ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lit. a LStr). Questa regolamentazione è conforme alla giurisprudenza in relazione all’art. 8 cifra 1 CEDU, dato che di regola è esigibile il matrimonio o l’unione domestica registrata. Secondo giurisprudenza CEDU, il diritto al ricongiungimento familiare in caso di concubinato senza figli è dato unicamente se vi è una relazione di coppia di lunga durata e matrimonio imminente. (consid. 2.5)
Il diritto di restare dopo lo scioglimento dell’unione familiare giusta l’art. 50 cpv. 1 LStr si limita a coniugi e persone in unione domestica registrata: Non si tratta più di proteggere la vita familiare, ma di attutire le conseguenze della separazione per le persone coniugate o in unione domestica registrata. Matrimonio e unione domestica costituiscono un legame maggiore dal profilo legale e quindi anche di fatto rispetto al concubinato. In conseguenza degli obblighi legali durante e dopo il matrimonio / unione domestica registrata, anche lo scioglimento comporta difficoltà maggiori rispetto al concubinato. Ad ogni modo, l’art. 8 cifra 1 CEDU non impone la parificazione del concubinato con il matrimonio / unione domestica registrata (consid. 2.6).
Indipendentemente dall’esistenza o meno di relazioni familiari, una misura di allontanamento può violare il diritto alla vita privata, in particolare per stranieri di seconda generazione : i legami sociali tra gli immigrati e la comunità in cui vivono fanno parte integrante della nozione di “vita privata”. La questione dell’integrazione va poi valutata nell’ambito della giustificazione di un’ingerenza nella vita privata. Ricapitolazione della giurisprudenza. (consid. 3.4-8).
Secondo la raccomandazione 2000/15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, immigrati con una dimora abituale di oltre 5-10 anni vanno considerati immigrati di lunga durata che possono perdere il diritto di soggiorno solo a determinate condizioni. Anche in Svizzera, di regola si riceve il permesso di domicilio dopo 5 o 10 anni e dopo 10 anni si può chiedere di essere naturalizzati. Il solo interesse a un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e stranieri non può quindi bastare per rifiutare il rinnovo del permesso di dimora in caso di immigrati di lunga durata. (consid. 3.9).
Nel caso concreto, al momento del mancato rinnovo del permesso di dimora, l’interessato viveva da quasi 10 anni in Svizzera, è ben integrato dal profilo professionale, parla molto bene il tedesco, non ha precedenti penali e non ha mai fatto capo all’aiuto sociale. E’ stato dapprima sposato con una tedesca e ha poi convissuto per oltre tre anni con una svizzera, conosce le usanze locali. In queste circostanza non vi sono motivi validi per revocargli il diritto di soggiorno, anche se un rientro in Argentina sarebbe esigibile. (consid. 4.3).
PS: con sentenza 2C_1035/2017 del 20.07.2018 il TF ha per contro respinto il ricorso contro l’accertamento della decadenza del permesso di domicilio di un cittadino straniero residente in Svizzera da ca. 30 anni, poco integrato, la cui famiglia vive all’estero e che ha percepito aiuto sociale per ca. CHF 300’000.00
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (ww.bger.ch) (è prevista la pubblicazione)