Art. 10 cpv. 1 LPar; art. 29 cpv. 2 Cost; art. 330a CO – cancelliera Tribunale federale amministrativo –non vi è nesso tra reclamo per discriminazione e licenziamento; l’indicazione del motivo “malattia/maternità” nel certificato di lavoro in caso di assenze di lunga durata è lecita
Ammissibilità del ricorso, requisiti di motivazione, nova ecc.: consid. 1.
La dipendente fa valere lesione del diritto di essere sentita perché la decisione di licenziamento era stata presa dopo uno scambio di mail tra i membri della commissione amministrativa, mail che erano stati prodotti coprendone il contenuto. Il Tribunale federale conferma la decisione precedente secondo cui si fosse trattato di contenuti interni per la formazione delle rispettive opinioni e che fosse sufficiente il verbale contenente la proposta di licenziamento e relativa decisione a comprova del fatto che la decisione fosse formalmente corretta. (consid. 3.3)
La dipendente aveva fatto valere disdetta abusiva (disdetta per ritorsione) in quanto data nonostante fosse pendente una procedura per presunta discriminazione in base al sesso (art. 10 cpv. 1 LPar). L’istanza inferiore aveva ritenuto che non vi fosse legame tra la disdetta e il rimprovero di discriminazione, ma che la disdetta fosse stata data perché la dipendente si era preparata all’esame di avvocatura durante la sua lunga assenza per malattia (ancorché legata al posto di lavoro) e la situazione di tensione esistente tra le parti.
L’istanza inferiore aveva comunque ritenuto che alla luce dell’inabilità al lavoro legata al posto di lavoro, il trasferimento ordinato non era stato idoneo. La disdetta con effetto immediato per rifiuto di riprendere il lavoro era quindi illecita, motivo per cui l’istanza inferiore le aveva riconosciuto lo stipendio sino alla scadenza ordinaria del rapporto di lavoro.
Il Tribunale federale condivide questa impostazione: l’istanza inferiore aveva negato che vi fosse nesso tra la procedura di reclamo per discriminazione avviata dalla dipendente e la disdetta, che non era quindi annullabile ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LPar.
(consid. 4)
Certificato di lavoro: la dipendente era stata assente per maternità e malattia durante 14 mesi, pari a quasi la metà della durata del rapporto di lavoro. Una tale durata è rilevante e può quindi essere menzionata nel certificato di lavoro. Caso contrario darebbe un’impressione errata circa l’esperienza acquisita (si trattava del primo lavoro dopo gli studi).
E’ pure lecita l’indicazione dei motivi delle assenze, compresa l’indicazione “maternità”. Il Tribunale federale – contrariamente alla dipendente – non vede come l’indicazione della maternità quale motivo delle assenze potrebbe avere conseguenze negative sul suo futuro professionale. Anche perché nel caso di donne in età fertile vi è sempre la possibilità di assenze a causa di (ulteriori) maternità e il fatto di avere figli può avere anche un impatto positivo sul futuro professionale. (consid. 5.3.3)
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)