DTF 4A_297/2017 del 30.04.2018 – ricorso in materia civile

Art. 336c CO – accettare una nuova missione limitata nel tempo non costituisce rinuncia alla protezione dalla disdetta in caso di gravidanza.

La protezione dalla disdetta (art. 336c CO) vale anche nel settore del prestito di personale (lavoro temporaneo). Aver accettato una nuova missione, limitata nel tempo, nulla cambia.

Il 7 aprile 2014 le parti avevano concluso un contratto per una missione limitata nel tempo, poi proseguita con un contratto di durata indeterminata. Il 10 marzo 2015, il datore di lavoro disdice il contratto per l’11 aprile 2015. Dal 1. aprile 2015 le parti concludono un nuovo contratto di missione, per una durata di tre mesi. Il 13 aprile la dipendente prende conoscenza del fatto di essere incinta dal 20 marzo 2015. Quando ne informa la datrice di lavoro, quest’ultima disdice anche il nuovo contratto di missione.

La datrice di lavoro (la ditta di collocamento di personale) non mette in discussione il fatto che la protezione dalle disdette in tempo inopportuno giusta l’art. 336c CO – e con ciò la sospensione della decorrenza del periodo di disdetta – trova applicazione anche nell’ambito del prestito di personale. Fa tuttavia valere che il fatto di aver concluso un nuovo contratto per una missione limitata nel tempo, costituirebbe accordo tacito sul termine (lo scioglimento) del rapporto di lavoro.

Il Tribunale federale conclude che la conclusione di un nuovo contratto di missione in un momento in cui la gravidanza non era ancora nota non può costituire rinuncia tacita alla protezione in caso di gravidanza, né la datrice di lavoro poteva presumerlo in buona fede. Di conseguenza, il termine della disdetta data il 10 marzo, riprenderà a decorrere scaduto il termine di protezione.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (ww.bger.ch)

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