Art. 3, art. 6 LPar – grafica – discriminazione salariale: non é stata portata la prova che a parità di lavoro la differenza del 6 % ca. sarebbe giustificata da differenze nella qualità del lavoro, capacità di sopportare lo stress e di lavorare in team
Disparità salariale tra una grafica e un grafico.
La seconda istanza cantonale aveva ritenuto resa verosimile una discriminazione, ritenuto che si trattava di un lavoro di pari valore e che il datore di lavoro non aveva portato la prova per i motivi oggettivi che avrebbero giustificato la differenza salariale quali qualità del lavoro, capacità di sopportare lo stress e di lavorare in team.
Il Tribunale federale respinge il ricorso presentato dal datore di lavoro, confermando la sentenza cantonale, che non può essere ritenuta arbitraria.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Commento:
Il Tribunale cantonale (Argovia) ha ritenuto che in presenza di lavoro di pari valore, una differenza salariale del 6% è presumibilmente discriminatoria. Il Tribunale federale rileva che il datore di lavoro non ha messo in discussione il fatto che il Tribunale cantonale avesse ritenuto resa verosimile una discriminazione ai sensi dell’art. 6 LPar, nonostante la differenza fosse piuttosto ridotta, per cui non esamina questo punto. E’ possibile che se la questione fosse stata litigiosa davanti al TF la decisione sarebbe stata diversa (cfr. consid. 4 seconda frase).