DTF 8C_584/2015 del 06.04.2016 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 3 LPar, 8 cpv. 3 Cost – bibliotecaria Canton Zurigo– discriminazione salariale: ritardo nella rivalutazione della funzione?

Una bibliotecaria fa valere che la sua ricollocazione all’interno della scala salariale è avvenuta tardivamente, che cioè l’inserimento in classe 11 per il periodo dal 1.11.2004 al 30.6.2010 fosse contrario al divieto di discriminazione basata sul sesso.

Il Tribunale cantonale respinge il ricorso perché che la decisione del 2011, con cui l’interessata era stata ricollocata in classe 13 retroattivamente dal 1.10.2010, è cresciuta in giudicato. Se l’inserimento nella nuova classe non è avvenuto prima, questo ritardo non è dovuto a motivi attinenti al sesso.

Il Tribunale federale conferma la sentenza cantonale: originariamente, il collocamento della funzione all’interno della scala salariale non era discriminatorio. Nel corso del tempo la funzione ha subito dei cambiamenti perché sono aumentate le esigenze in relazione all’applicazione delle nuove tecnologie (consid. 4).

Il TF esamina quindi se il fatto che la riclassificazione non sia avvenuta prima fosse riconducibile ad una discriminazione basata sul sesso. Giunge alla conclusione che non vi sono indizi per il fatto che altre funzioni, occupate maggioritariamente da uomini, sarebbero state esaminate indipendentemente dalla revisione parziale del sistema salariale del Cantone o più rapidamente.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Commento:
1. Un salario inizialmente non discriminatorio può diventarlo nel tempo, se le esigenze cambiano. Va quindi adeguato.


2. Se l’adeguamento tarda, occorre esaminare se il ritardo è generalizzato o se il ritardo c’è solo per le funzioni tipicamente femminili.

3. Una riclassificazione formalmente cresciuta in giudicato, può essere rimessa in discussione nella misura in cui viola il divieto di discriminazione basata sul sesso, rispettivamente nella misura in cui solo per le funzioni tipicamente “femminili” l’adeguamento avviene con ritardo. Solo in tal caso sono dovuti gli arretrati.

 

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