DTF 142 II 49 del 24.03.2016 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 3, 6 LPar – responsabile servizio del personale Basilea Campagna – discriminazione salariale: procedura cantonale, prescrizione, verosimiglianza, motivi oggettivi e relativa prova

La responsabile del servizio del personale del Canton Basilea Città fa valere discriminazione salariale rispetto al precedessore e al successore – invano.

Litigi fondati su una discriminazione salariale in materia di diritto pubblico del lavoro sono rette dal diritto cantonale di procedura. In materia di LPar essi esaminano liberamente i fatti (non solo per arbitrio) e applicano d’ufficio il diritto (consid. 4).

Tuttavia, i Cantoni non possono rendere più difficile far valere pretese di diritto federale basati sugli art. 8 cpv. 3 terza frase Cost e art. 3 cpv. 2 LPar. Per pretese basate su una discriminazione salariale ai sensi della Lpar, anche nell’ambito di rapporti di lavoro di diritto pubblico, vale il termine di prescrizione di 5 anni giusta l’art. 128 cifra 3 CO (consid. 5).

Di regola, una discriminazione basata sul sesso è resa verosimile se per lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore gli  appartenenti ad un sesso ricevono un salario notevolmente inferiore agli appartenenti dell’altro sesso. Ciò è il caso in presenza di differenze salariali tra il 15 e il 25 %. Si tratta di valori indicativi che – se del caso unitamente ad ulteriori criteri – possono rendere verosimile una discriminazione. Se una discriminazione salariale è stata resa verosimile ai sensi dell’art. 6 LPar, sta al datore di lavoro provare che in verità il salario non è discriminatorio ma giustificato da motivi oggettivi (consid. 6.2).

Anche dare un peso eccessivo a criteri di per sé ammissibili quali anzianità di servizio ed esperienza professionale può risultare indirettamente discriminatorio perché svantaggia le donne, ritenuto che interrompono maggiormente la carriera per dedicarsi alla cura dei figli. Un criterio di per sé ammissibile non giustifica quindi qualsiasi differenza salariale (consid. 6.1).

Il principio della parità salariale non limita di per sé l’ampio margine di apprezzamento che compete alle autorità nella definizione dei sistemi salariali, basta che i criteri scelti non siano discriminatori rispetto al sesso (consid. 6.3).

Nell’esame del caso concreto il TF appare poi oltremodo benevolo nei confronti delle autorità cantonali, sia nel riconoscere criteri oggettivi (premi in particolare) atti a giustificare una differenza salariale, sia rispetto alla misura delle differenze salariali in base a criteri di per sé legittimi (in particolare per quanto riguarda la formazione). Christine Sattiva Spring, nella sua analisi in Newsletter DroitDuTravail.ch mai 2016 parla pertanto di probatio diabolica.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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