Corte europea dei diritti dell’uomo: Un metodo di calcolo del tasso d’invalidità sfavorevole al lavoro a tempo parziale, maggiormente esercitato dalle donne, è discriminatorio in ragione del sesso.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna che in seguito alla nascita del figlio ha perso il diritto alla rendita d’invalidità che percepisva a causa di problemi di schiena che le avevano fatto perdere il posto dilavoro. La perdita della rendita è stato il risultato dell’applicazione del “metodo misto” per calcolare il tasso d’invalidità, per cui erano stati calcolati tassi distinti per il lavoro rimunerato e il lavoro ora consacrato ai lavori domestici e di cura del bambino. Questo metodo più sfavorevole all’interessata è stato applicato perché aveva dichiarato che si sentiva in grado di lavorare solo al 50% e che per il resto avrebbe avrebbe voluto dedicare il suo tempo ai lavori casalinghi e ai figli.
Nella sua sentenza del 28 luglio 2008, 9C_49/2008, il Tribunale federale non aveva ravvisato alcuna discriminazione indiretta fondata sul sesso, malgrado il lavoro a tempo parziale avesse interessato il 98% delle donne in Svizzera e che ilmetodo misto poteva dare dei risultati sfavorevoli alle persone che lavorano a tempo parziale per motivi famigliari. Il TF si era basato sul fatto che la differenza di trattamento non facesse che riflettere la realtà sociale della ripartizione dei ruoli in seno alle coppie (posizione confermata in una sentenza dell’8 luglio 2011, 9C_790/2010. La Corte europea per i diritti dell’uomo ha considerato al contratio che l’applicazione del metodo misto, alla luce della percentuale di donne interessate, costituisce una differenza di trattamento indiretto basata sul sesso e ciò nell’esercizio del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Trattandosi di una disparità di trattamento basata sul sesso, sono necessari motivi importanti a sua giustificazione. Ora, l’obiettivo di coprire unicamente il rischio reale di perdita della capacità di lavoro per invalidità è insufficiente a giustificare la discriminazione, viste le sue importanti conseguenze e la possibilità di usare altri metodi, meno penalizzanti.
La Corte ha quindi concluso che la Svizzera ha violato l’art. 14 CEDU in combinazione con l’art. 8 CEDU.
Accesso diretto alla sentenza: http://hudoc.echr.coe.int
Riassunto tradotto dalla Newsletter FRI 2016#1