4A_539/2015 del 28.01.2016 (ricorso in materia civile)

Art. 336 cpv. 1 lit. d CO – Licenziamento abusivo dato in seguito al rifiuto di accettare un declassamento prima della scadenza del termine d i disdetta; tassatrice VS

In seguito ad un conflitto con un collega, inserito in classe 13 (con un salario più elevato) mentre l’interessata era inserita in classe 15, le viene proposto uno spostamento interno. Il 13.07.2012 avvia una procedura di conciliazione per discriminazione salariale, istanza che la Cassa riceve il 23.08.2012. Il 24.09.2012 scioglie il contratto di lavoro per il 31.03.2012, indicando quale motivo del licenziamento il rifiuto a due proposte di spostamento interno in seguito a riorganizzazione indispensabile dei settori di attività della Cassa.

Il Tribunale cantonale riconosce alla tassatrice un’indennità di poco più di tre mensilità per licenziamento abusivo ex art. 336 cpv. 1 lit. d CO dato in seguito al rifiuto della tassatrice di accettare una modifica delle condizioni di lavoro (demansionamento) prima della scadenza del termine di disdetta e respinge ogni altra pretesa basata sulla Lpar. La Cassa ricorre contro tale decisione.

La Cassa nega di non aver adottato delle misure per risolvere il conflitto. Il TF rileva che la Corte cantonale non è caduta nell’arbitrio accertando che l’interessata ha rifiutato le proposte di modifica del contratto perché corrispondevano ad un declassamento destinato a prendere effetto prima della scadenza del termine ordinario di disdetta di 6 mesi (consid. 2.1).

La Cassa fa valere che non sarebbe sostenibile ritenere che la lavoratrice non avrebbe ricevuto alcun ammonimento prima di essere licenziata. Questo argomento è irrilevante, perché l’esigenza di un avvertimento in caso di disdetta per giustificati motivi è rilevante unicamente in caso di disdetta con effetto immediato, mentre che nel caso in esame si tratta di disdetta ordinaria (consid. 2.2).

La Cassa fa valere che non sarebbe vero che la tassatrice sarebbe stata retrocessa. Il TF rileva che questa constatazione non è arbitraria, perché la nuova mansione era inserita in una classe inferiore (consid. 2.3)

La Cassa fa valere che la seconda proposta, di collaboratrice specializzata, corrispondeva alle aspettative dell’interessata. Il TF rileva che si tratta di un’affermazione non provata. Inoltre, la Cassa aveva ammesso che il posto non era stato creato, ciò che costituisce un serio indizio che si trattasse di uno specchio per allodole (consid. 2.4).

La Cassa fa valere che sarebbe insostenibile affermare che la Cassa avesse fatto un doppio gioco offrendo all’interessata un posto di cui sapevo che sarebbe stato inaccettabile. Il TF rileva che si tratta di una questione di diritto e non di fatto, per cui il rimprovero di accertamento arbitrario dei fatti manca l’obiettivo (consid. 2.5).

La Cassa fa valere che la Corte cantonale avrebbe fatto astrazione delle misure prese dopo il licenziamento per aiutare l’interessata nelle sue ricerche di lavoro e per facilitare la chiusura del rapporto di lavoro: ciò non ha nulla a che fare con il rimprovero di arbitrio, che chiede una motivazione dettagliata con riferimento a elementi precisi del dosssier (consid. 2.6).

La Cassa fa valere che sarebbe insostenibile non tenere conto del fatto che l’interessata doveva assicurare la supplenza del collega e che non adempiva a questa esigenza. Il TF rileva che appena due mesi prima era stato deciso che i due colleghi si sarebbero sostituti a vicenda e che non aveva ritenuto che l’interessata fosse in grado di farlo, per cui si tratta di un’argomentazione del tutto gratuita (consid. 2.7).

Non vi è quindi stato accertamento arbitrario dei fatti.

La cassa fa valere una violazione dell’art. 336 cpv. 1 lit. d CO, perché l’interessata con il suo atteggiamento avrebbe creato un clima di tensione, per cui il licenziamento corrispondeva ad un interesse degno di protezione. Un licenziamento è abusivo se dato perché la dipendente non accetta una modifica contrattuale prima della scadenza del termine ordinario di disdetta. In tal caso la dipendente fa infatti valere in buona fede un suo diritto, dato che il datore di lavoro deve fornire le stesse prestazioni sino alla scadenza del termine di disdetta. Ciò era il caso in esame, per cui il ricorso della Cassa è respinto. (consid. 3).

Il Tribunale federale non è per contro stato chiamato a pronunciarsi sulle pretese derivanti dalla LPar. Su questo punto, consultare il riassunto su www.leg.ch che riprende anche la decisione cantonale (disparità salariale giustificata; nessun nesso causale con la procedura per discriminazione salariale).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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