DTF 4A_567/2015 del 21.01.2016 (ricorso in materia civile)

Art. 18 CO, art. 10 LPar – Collaboratore risorse umane – Protezione dal licenziamento durante procedura interna per mobbing definita in direttiva interna in analogia alla protezione dal licenziamento di cui all’art. 10 LPar

Un accordo tra le parti di dicembre 2012 prevedeva che nel caso in cui la datrice di lavoro non avrebbe trovato un posto di lavoro alternativo entro aprile 2013, il dipendente sarebbe stato liberato dall’obbligo di lavorare e il rapporto di lavoro sarebbe stato sciolto per il 30 settembre 2013, con un termine di preavviso di sei mesi.

Poco dopo, la datrice di lavoro emise una direttiva concernente la protezione della personalità e la procedura in caso di molestie sessuali e mobbing sul posto di lavoro. Durante la procedura di conciliazione e i sei mesi successivi, la direttiva prevedeva una protezione dal licenziamento, nel senso che il rapporto di lavoro non poteva essere disdetto senza motivo giustificato.

Il 14 marzo 2013, il dipendente, assieme ad altri due colleghi, presenta un rapporto nei confronti della responsabile del gruppo risorse umane in cui la accusano di mobbing. La direzione invita dapprima il dipendente a ritirare il rapporto. Visto che non lo fa, il 13 aprile 2013 lo informa dell’apertura di un’inchiesta interna e al contempo gli notifica la disdetta del rapporto di lavoro per la fine di ottobre, dato che non era stato possibile trovargli un posto di lavoro adeguato. Termine prorogato alla fine di novembre causa malattia.

L’11 giugno 2013, la direzione informa il dipendente che i rimproveri di mobbing nei confronti della responsabile del gruppo risorse umane non avevano potuto essere provati, per cui la procedura veniva chiusa.

Unitamente alla cassa disoccupazione, il dipendente chiede il pagamento dello stipendio per il mese di dicembre 2013, dato che secondo la direttiva interna durante la procedura per mobbing la disdetta poteva essere data solo per “giustificati motivi” (e quindi non prima dell’11 giugno 2013 per la fine di dicembre 2013).

Il tribunale federale esamina la vera e concorde volontà delle parti (18 cpv. 1 CO) e conclude che con l’accordo di dicembre 2012 le parti non avessero voluto concludere un accordo individuale che avesse la precedenza rispetto alla direttiva del 2013. In altre parole, il fatto di aver preannunciato un licenziamento nel caso in cui non si fosse trovato un impiego alternativo entro aprile 2013 non è un giustificato motivo per far decadere la protezione dalla disdetta durante la procedura interna per mobbing, e ciò in analogia all’art. 10 LPar. Non si tratta di un motivo di intensità tale da far apparire giustificata la disdetta.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

 

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