Art. 9 e 5 Cost – docente di scuola dell’infanzia, BS; riconoscimento lavoro familiare in ambito salariale; retroattività dell’adeguamento
Secondo l’ordinanza cantonale sulla classificazione degli stipendi, entrata in vigore il 1. giugno 200o, l’esperienza utile alla professione, inclusa l’esperienza familiare, viene presa in considerazione nell’ambito della determinazione della classe salariale. Su istanza della ricorrente di maggio 2012, il Cantone ha riconosciuto che in base all’ordinanza la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell’esperienza familiare e ha quindi provveduto alla sua riclassificazione dal 1. giugno 2012. La ricorrente fa valere il riconoscimento retroattivo della riclassificazione dall’entrata in vigore della nuova ordinanza (consid. 3).
Ricapitolazione della giurisprudenza in materia di correzione di una disparità di trattamento e di retroattività, differenze in base all’art. 8 cpv. 1 e 8 cpv. 3 Cost (consid. 4.3; cfr. DTF 131 I 105).
La ricorrente fa valere che la mancata informazione e adeguamento dello stipendio in seguito all’entrata in vigore della nuova ordinanza viola il principio della buona fede secondo l’art. 9 Cost nonché quello di legalità secondo l’art. 5 Cost. Da un datore di lavoro pubblico ci si può aspettare che provveda all’adeguamento di decisioni (qui: di classificazione) che non sono più conformi alla legge. (consid. 4.4)
Il tribunale cantonale aveva ritenuto che non vi è alcun obbligo di adeguamento alle nuove condizioni di lavoro e che l’ordinanza prevede una riclassificazione unicamente in caso di cambiamento di funzione. Secondo prassi cantonale, un adeguamento avviene unicamente su domanda e pro futuro. Il Tribunale federale ritiene trattarsi di un criterio oggettivo. Unicamente dal principio della buona fede e dal principio di legalità non deriva alcun obbligo di informazione particolare o di adeguamento delle condizioni d’impiego. Il ricorso viene pertanto respinto (consid. 4.5).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)