Art. 3 cpv. 1, 4 LPar – molestie sessuali – professore universitario licenziato con effetto immediato.
Il ricorrente, professore di un’università vodese dal 1995, chiede l’annullamento della disdetta con effetto immediato notificatagli in seguito ad un rapporto allestito dal gruppo d’intervento istituito dal regolamento del 9 dicembre 2002 relativo alla gestione dei conflitti di lavoro e la lotta contro le molestie. La procedura era stata avviata su segnalazione di un’assistente e dottoranda che si era ammalata in seguito alle molestie subite.
Il professore chiede l’annullamento della disdetta rispettivamente la reintegrazione rispettivamente un risarcimento danni di oltre 2 mio in caso di mancata reintegrazione. In prima istanza gli sono stati riconosciuti CHF 461’457.05 più accessori. Davanti al Tribunale federale la richiesta è limitata a tale importo.
In seconda istanza le richieste del professore sono state respinte e oltre al pagamento di una parte delle spese di giustizia è stato condannato a pagare all’università CHF 69’108.40 a titolo di ripetibili. La seconda istanza ha escluso che vi fossero state molestie psicologiche ma ha considerato che il comportamento del professore, sia verbale che fisico, durante un periodo abbastanza lungo, nei confronti della dottoranda principalmente ma anche nei confronti di altre collaboratrici dell’università costituiscono comportamenti molesti a carattere sessuale contrari all’art. 4 LPar, per cui il licenziamento con effetto immediato è giustificato.
Consid. 1-3, questioni procedurali (tipo di ricorso; nuove conclusioni; cognizione)
Consid. 4: Violazione dell’art. 8 CC? Distinguere:
– grado di certezza o verosimiglianza richiesto dal diritto federale: art. 8 CC
– questo grado probatorio è raggiunto? Questione relativa all’apprezzamento delle prove.
Nel caso concreto nessun esame perché motivazione insufficiente.
Consid. 5: Accertamento arbitrario dei fatti – carenza di motivazione
Consid. 6: Applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale (obbligo di assumere prove supplementari) – respinto
Consid. 7:
Definizione di molestia sessuale: E’ vietato discriminare lavoratori a causa del sesso (art. 3 cpv. 1 LPar). Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale (art. 4 LPar). Secondo la giurisprudenza, rientrano nella definizione di molestie sessuali anche battute sessiste e commenti grossolani o imbarazzanti. Benché l’art. 4 LPar si riferisca unicamente a casi di abuso d’autorità, la definizione comprende tutti i comportamenti molesti di carattere sessuale, compresi cioè quelli che contribuiscono a rendere ostile il clima di lavoro, come per esempio battute fuori luogo.
Le cartoline mandate al professore non denotano alcun atteggiamento equivoco che lascerebbe pensare che la vittima avrebbe acconsentito al trattamento subito – erano piuttosto un segno di stima dell’assistente nei confronti del professore.
Pizzicotti: determinante è il carattere molesto, non il dolore che causano.
Le dichiarazioni di un testimone indiretto quale un medico di famiglia o un esperto possono essere sufficienti per provare l’esistenza di molestie sessuali.
Consid. 8: Il comportamento del professore fu tale da rovinare il rapporto di fiducia tra l’università e il dipendente?
Il licenziamento era stato motivato con la natura dei fatti e un semplice avvertimento appariva inutile considerata la portata e la persistenza dei fatti rimproverati e il comportamento del professore tenuto durante l’inchiesta (ha minimizzato i fatti e denigrato la vittima invertendo i ruoli per ammettere poi l’innegabile senza che fosse ravvisabile alcuna presa di coscienza).
Consid. 9: Tempestività della disdetta con effetto immediato: la giurisprudenza sviluppata nell’ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato non si applicano automaticamente ai rapporti di diritto pubblico dove il licenziamento generalmente presuppone una decisione motivata ed è spesso preceduto da un’inchiesta. Anche nel diritto civile, la giurisprudenza ammette un termine di reazione più lungo in caso di molestie sessuali.
Consid. 10: ammontare delle ripetibili calcolate sulla base del valore di causa; il ricorrente non spiega per quale motivo ciò sarebbe contrario a legge o giurisprudenza.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)