DTF 4A_473/2013 del 02.12.2013 (ricorso in materia civile)

Art. 3, 4, 6, 8 LPar – Venditrice paninoteca – molestie sessuali

In tema di molestie sessuali non si applica l’art. 6 LPar (alleviamento dell’onere della prova) (consid. 3.1).

Il tribunale federale conferma la sentenza cantonale che sulla base delle testimonianze e numerosi indizi – tra cui: comportamento grossolano generale nei confronti del personale, aumento effettivo dello stipendio, stato psichico accertato attraverso certificati medici – aveva ritenuto comprovato che in occasione di una discussione sull’aumento di stipendio il responsabile della ditta aveva costretto l’impiegata a un bacio sulla bocca (consid. 3.2).

Quando l’autore della molestia è un organo della datrice di lavoro (in casu il socio gerente con firm individuale), il datore di lavoro non è ammesso alla prova di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine (consid. 3.3).

L’ammontare dell’indennità (CHF 6’500.00, largamente inferiore al massimo di sei mensilità di cui all’art. 5 cpv. 4 LPar) non è contestato (consid. 3.4).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Molestie e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.