Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost – giudice distrettuale SG – conclusione degli studi di diritto quale criterio oggettivo pertinente per differenza di classe salariale
Nell’ambito di una riforma del settore giudiziario, una giudice é stata collocata in una classe inferiore rispetto ai giudici ordinari. Il TF ritiene che questa differenza si giustifichi perché la giudice in questione non dispone di una licenza o master di diritto e lavora unicamente quale giudice specializzata in diritto di famiglia. Rivendica la riclassificazione e arretrati per fr. 27’002.00 per il periodo giugno 2009-maggio 2011.
Ricapitolazione della giurisprudenza in materia di disparità salariale ex art. 8 cpv. 1 Cost (consid. 5.3.1): il principio della parità di trattamento non è violato se differenze salariali si basano su motivi quali età, anzianità di servizio, esperienza, oneri famigliari, qualifiche, tipo e durata della formazione, tempo di lavoro, prestazioni, compiti o responsabilità. Il Tribunale federale interviene unicamente nei casi in cui i Cantoni applicano delle differenze insostenibili e quindi – nella maggior parte dei casi – arbitrari. Per motivi pratici inoltre, anche certi schematismi non violano il principio della parità, anche se in casi limite possono non essere adeguati.
Nel caso in esame, la differenziazione si giustifica perché la giudice di famiglia non dispone di una formazione paragonabile (studi di diritto, anche se ha seguito diverse formazioni e corsi in diritto di famiglia) e non è in possesso del brevetto d’avvocato, con conseguente limitazione delle possibilità di impiego (polivalenza). In futuro, la nomina di giudici senza diploma universitario in diritto non sarà più possibile, per quelli già in funzione valgono norme transitorie. (consid. 5.3.2).
Non vi è neppure discriminazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 Cost, ritenuto che il collocamento in una classe di stipendio inferiore non si basa sul fatto che la giudice fosse una donna, ma perché non adempie ai requisiti di cui alla Legge sull’organizzazione giudiziaria applicabile (SG). (consid. 5.4).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)