Art. 8 cpv. 3 Cost, 3 e 5 LPar – professore universitario BS – distribuzione degli incarichi d’insegnamento pagati e non pagati tra i sessi
Consid. 5
Il ricorrente fa valere – tra gli altri – una discriminazione indiretta per il fatto di non essere retribuito (se non con un forfait rimborso spese di fr. 1’000.00 per semestre) per le due lezioni settimanali di insegnamento di cui è incaricato.
In modo particolare, egli fa valere che il modo in cui gli incarichi d’insegnamento pagati e non pagati vengono assegnati agli uomini e alle donne sia discriminatorio per gli uomini. In altre parole, sostiene che se le lezioni di cui era stato incaricato fossero state tenute da una donna, sarebbero state retribuite.
Discriminazione non resa verosimile.
Consid. 6
Il TF ritiene che vi sia una differenza importante tra incaricati di poche lezioni, le cui entrate principali derivano da un’attività al di fuori dell’università, e collaboratori con impiego a tempo pieno e parziale, le cui entrate derivano principalmente dall’impiego presso l’università. Versare agli uni unicamente un rimborso spese e agli altri uno stipendio non è pertanto discriminatorio (art. 8 cpv. 1 Cost).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)