DTF 8C_981/2012 dell’08.01.2014 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 4 e 5 cpv. 4 LPar – Insegnante Canton Vaud – molestie sessuali ad opera del direttore dell’istituto scolastico

L’insegnante procede nei confronti del Cantone per molestie sessuali, che denuncia la lite al direttore. Il Tribunale cantonale riconosce l’insegnante vittima di molestie sessuali da parte del direttore, ma accerta al contempo che il Cantone ha preso le misure appropriate: per cui non è dovuta alcuna indennità.

Il direttore ricorre contro questa sentenza. Il TF gli nega l’interesse degno di protezione alla constatazione dell’infondatezza delle accuse di molestia, dal momento che non rischia nessuna sanzione da parte del datore di lavoro (vi era stata una lunga amicizia e dopo il rifiuto da parte dell’insegnante, il direttore si era astenuto da ulteriori molestie). Dato che non è stata riconosciuta nessuna indennità a carico del Cantone, il direttore non è neppure esposto al rischio di un’azione di regresso.

Infatti, la LPar si applica soltanto alla responsabilità del datore di lavoro, non dell’autore della molestia.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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