DTF 8C_943/2011 del 26.11.2012 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 5 cpv. 1 lit. d LPar, 128 cifra 3 CO – docente di attività tessili, VD – pagamento retroattivo del salario – prescrizione, termine di 5 anni – il termine inizia a decorrere dalla singola scadenza dello stipendio, non dalla comunicazione delle condizioni salariali

A un’insegnante di attività tessili, dopo 6 anni di pausa, sono stati ricononosciuti solo 4 scatti di anzianità mentre in precedenza erano ne aveva raggiunti 10.

Il tribunale cantonale aveva respinto l’azione dicendo che secondo la legge cantonale sul personale, avrebbe dovuto agire entro 1 anno da quando aveva ricevuto la decisione sulla classificazione.

Il Tribunale federale rileva innanzitutto che i termini di prescrizione per pretese salariali basate sulla LPar si prescrivono in 5 anni. Inoltre, il termine di prescrizione inizia a decorrere con ogni singola scadenza di stipendio. Seguire il punto di vista della corte cantonale secondo cui un collaboratore possa contestare il salario iniziale unicamente al momento dell’assunzione e nell’anno successivo equivarrebbe a perpetuare situazioni non conformi alla Costituzione federale o a norme imperative di diritto pubblico.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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