Art. 8 e 59 Cost, 14 CEDU – l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per chi è stato dichiarato inabile al servizio militare non è discriminatorio nei confronti di persone con invalidità maggiore
Il ricorrente, obbligato a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare nonostante fosse stato considerato inabile, fa valere discriminazione nei confronti di:
– persone con invalidità superiore al 40%;
– obiettori di coscienza;
– donne.
L’art. 59 cpv. 1 Cost prevede l’obbligo del servizio militare unicamente per gli uomini, per le donne è facoltativo. L’art. 14 CEDU contiene – come l’art. 8 Cost – un divieto di discriminazione, a causa del sesso, della nascita o di altro status. Contrariamente all’art. 8 Cost, presuppone l’applicabilità di un altro diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (consid. 2).
Il ricorrente non argomenta la discriminazione nei confronti del sesso femminile, per cui il ricorso non adempie ai requisiti di cui all’art. 106 cpv. 2 LTF (consid. 3) e il Tribunale federale non entra nel merito.
Esame di una discriminazione nei confronti di persone con un’invalidità maggiore, richiamandosi alla sentenza CEDU Glor c/Svizzera del 30.4.2009 (13444/04). Nel caso concreto, la situazione si presenta diversamente, ritenuto che:
– il ricorrente non dimostra di aver voluto prestare servizio militare (nessun ricorso, nessuna richiesta successiva)
– il ricorrente avrebbe potuto prestare servizio di protezione civile; non dimostra di essersi concretamente impegnato a farlo
(consid. 4)
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)