Art. 3 e 6 LPar, 8 cpv. 3 Cost; 330a cpv. 1 CO – biologa – disparità con collega uomo – pagamento retroattivo del salario – principi di un certificato di lavoro completo
“Il principio dell’uguaglianza salariale tra uomo e donna garantito dall’art. 8 cpv. 3 Cost, si fonda sulla nozione di lavoro di uguale valore, da determinare – se del caso – a mezzo di perizia. La determinazione del valore comparativo di differenti attività deve essere fatta presso un solo e medesimo datore di lavoro, mentre solo in circostanze del tutto speciali può essere disposta una comparazione tra più imprese, comuni o cantoni, che hanno dei sistemi di remunerazione totalmente indipendenti gli uni dagli altri. L’art. 6 LPar (LF sulla parità dei sessi; RS 151.1) sull’alleviamento dell’onere della prova mette in atto un sistema per evitare che delle cause possano essere introdotte alla leggera; infatti occorre esigere, prima che l’onere della prova sia caricato al datore di lavoro, che la persona che invoca la LPar fornisca degli indizi che rendono verosimile l’esistenza di una discriminazione. Il giudice non dev’essere convinto del buon fondamento degli argomenti del dipendente; deve semplicemente disporre d’indizi sufficienti affinché i fatti allegati presentino una certa verosimiglianza, senza dovere escludere che possa anche esserne andata differentemente. Una discriminazione di natura sessista può risultare, fra l’altro, dal fatto che una donna, che presenta delle qualifiche equivalenti al suo predecessore di sesso maschile, è assunta con uno stipendio inferiore rispetto a quest’ultimo. In tale caso è infatti verosimile che una simile differenza di trattamento costituisca una discriminazione in ragione del sesso, proibita dall’art. 3 LPar. Quando è resa verosimile la verosimiglianza di una discriminazione legata al sesso, incombe al datore di lavoro di fornire la prova completa che la differenza di trattamento è basata su fatti oggettivi.”
Nel caso concreto, dalle testimonianze è emerso con sufficiente verosimiglianza che l’esperienza e la preparazione tecnica erano almeno comparabili; che i ruoli svolti dai due colleghi sono equiparabili; che l’attrice aveva più mansioni; che era responsabile di maggiori aspetti; lo stesso vale per le prestazioni lavorative, aspetto comunque irrilevante alla luce della LPar.
La datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova completa atta a giustificare oggettivamente la differenza di trattamento salariale, per cui la pretesa è stata accettata (pari alla differenza di stipendio tra i due colleghi).
Ore straordinarie non sufficientemente comprovate.
Spese preprocessuali riconosciute.
Riconosciuto diritto ad un certificato di lavoro, art. 330a cpv. 1 CO che contenga “perlomeno i dati personali della dipendente, i compiti, ossia una lista delle principali funzioni e attività, una valutazione qualitativa e quantitativa del lavoro svolto nonché del comportamento della dipendente. Scopo del certificato di lavoro è da un lato quello di facilitare la ricerca di un nuovo impiego da parte del dipendente e dall’altro quello di mettere il nuovo datore di lavoro nella condizione di farsi un’idea fede facente dell’attività, prestazioni e comportamento del dipendente. Ciò vuol dire che un certificato completo può anche menzionare fattispecie negative riguardanti il dipendente, a condizione però che siano comprovate e che le stesse siano determinanti per il giudizio globale dell’ex dipendente, ragione per cui non si deve trattare di fattispecie isolate né di piccolezze prive di portata. Dal punto di vista temporale il certificato deve riguardare l’intera durata dell’attività lavorativa. Infine, sempre in merito ai fatti negativi, essi non sono ammissibili quando non sono stati preceduti da relativi richiami e obiezioni durante il rapporto di lavoro (Streiff/Von Känel, art. 330a n. 5)”
In concreto, quanto rilasciato dalla datrice di lavoro non corrisponde per nulla a questi presupposti. Tuttavia, occorre lasciare libertà alla convenuta di compilare il certificato alla luce di quanto esposto sopra, per cui la richiesta che fosse il Giudice a stabilire il contenuto del certificato è prematura.