Art. 8 cpv. 3 Cost – violazione della parità nell’ambito dei criteri per la definizione dell’invalidità nelle mansioni consuete (casalinga)? Obbligo di diminuire il danno – obbligo dei famigliari di assumersi una parte dei lavori casalinghi
Donna nata nel 1947 che vive con il proprio partner e due figli maggiorenni in un appartamento di 3 1/2 locali e non ha praticamente mai svolto un lavoro al di fuori dell’economia domestica, completamente inabile al lavoro dal profilo medico, ricorre contro il rifiuto di riconoscerle una rendita d’invalidità.
Valutazione dell’inabilità nelle mansioni consuete: 36%.
Per definire il grado di invalidità di una persona che lavora nell’economia domestica (casalinga), la perdita della capacità di svolgere le mansioni consuete si tratta di sapere se i compiti che non è più in grado di svolgere vengono svolti da terzi contro pagamento o da parte di congiunti che ne subiscono una riduzione del guadagno o perlomeno un carico sproporzionato. Si pretende dai congiunti un aiuto maggiore rispetto al sostegno normalmente dovuto in caso di danno alla salute.
In questo senso incombe loro un obbligo di riduzione del danno. Finora la questione si era posta soltanto in rapporto a uomini attivi professionalmente da cui non si poteva pretendere che oltre al lavoro retribuito continuassero a partecipare ai lavori domestici (cfr. DTF 133 V 504).
Nel caso concreto, il convivente è pensionato e in buona salute, per cui può partecipare maggiormente ai lavori di casa perché in una situazione paragonabile anche una coppia in cui entrambi fossero sani il lavoro casalingo verrebbe diviso in ragione di un mezzo ciascuno, e ciò in nome della parità tra i sessi. Anche i figli possono sostenere la madre in ragione di almeno il 10% (lasciato aperto se 10% complessivi o ciascuno).
La ricorrente fa valere una violazione della parità tra i sessi (art. 8 cpv. 3 Cost), perché nei casi in cui l’incapacità al lavoro colpisce una persona che svolge un’attività lucrativa, non si pretende dal coniuge casalingo di aumentare la propria attività lucrativa. Il TF ritiene che non vi sia discriminazione, perché è più semplice aumentare la partecipazione nei lavori casalinghi che aumentare l’attività lucrativa.
(consid. 4)
Assegno grande invalido: esame e rinvio all’autorità inferiore per esame.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)