DTF 138 II 217 del 18.06.2012 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 Cost, Art. 58a LCitt – pronipote di cittadina svizzera che aveva perso la cittadinanza in seguito a matrimonio con cittadino straniero – possibilità di naturalizzazione agevolata anche nella terza generazione per correggere la disparità di trattamento tra i sessi

Giusta l’art. 58a LCitt (RS 141.0 Legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera), il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch’essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Nel caso concreto, la bisnonna del ricorrente aveva perso la cittadinanza svizzera per matrimonio, nel 1920. Nel 1954 riacquistò la cittadinanza grazie alla cosiddetta reintegrazione. Sua figlia, la nonna del ricorrente, poté riacquistare la cittadinanza svizzera nel 2005, grazie alle norme transitorie relative all’art. 58a LCitt. Il padre del ricorrente riacquistò la cittadinanza nel 2006, unitamente al figlio minorenne.

Con l’art. 58a LCitt, il legislatore voleva correggere la disparità di trattamento tra donne e uomini che comportava la perdita della cittadinanza della donna al momento di sposarsi con un cittadino straniero, e con ciò l’impossibilità di trasmettere la cittadinanza svizzera ai propri figli, possibilità riservata agli uomini.

Il Tribunale federale individua una lacuna di legge per quanto riguarda i casi in cui la cittadinanza è stata persa per due generazioni rispettivamente nei casi in cui le generazioni precedenti avevano riacquistato la cittadinanza svizzera sulla base dell’art. 58a LCitt soltanto dopo la nascita dell’ultima generazione. Interpreta quindi l’art. 58a LCitt in modo conforme alla costituzione riconoscendo al ricorrente la possibilità di richiamarsi a questa norma per ottenere la cittadinanza svizzera. Infatti, se fosse stato il bisnonno ad essere stato cittadino svizzero, avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza alle generazioni successive, mentre che ciò non fu possibile alla bisnonna.

Il Tribunale federale si chiede comunque se il fatto di riconoscere la possibilità della naturalizzazione agevolata ai sensi dell’art. 58a LCitt a tutte le generazioni non potesse comportare delle numerose costellazioni difficili da verificare e gestire. Ritiene che eventualmente si potrebbe applicare il principio della parità dei sessi soltanto ai casi successivi all’introduzione della parità dei sessi nella Costituzuione, il 14 giugno 1981. Dato che il ricorrente è nato nel 1982, la questione non si pone.

Il ricorso è accolto e l’incarto rinviato all’autorità inferiore perché esamini se il ricorrente ha vincoli stretti con la Svizzera.

La sentenza si pronuncia anche sul trattamento procedura di un parere giuridico: non si tratta di fatti nuovi, per cui di principio è ammissibile, va però in ogni caso inoltrato prima della scadenza del termine di ricorso (consid. 2).

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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