Art. 7 LPar – opportunità da dare al datore di lavoro di prendere posizione prima di avviare la procedura
Consid. 3.1: “Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPar le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l’uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l’esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di consultazione o di intentare un’azione, tali organizzazioni devono dare al datore di lavoro l’opportunità di prendere posizione. La seconda frase del disposto testé menzionato ha lo scopo di evitare che il datore di lavoro sia sorpreso dall’introduzione di una causa, senza aver avuto la possibilità di correggere spontaneamente i propri errori oppure di giungere a una soluzione consensuale. L’obiezione da parte del datore di lavoro circa la mancanza di una simile offerta non può essere presa in considerazione qualora dal comportamento di quest’ultimo sia emersa la sua indisponibilità a trattare in maniera adeguata la questione sollevata dall’organizzazione. Sia l’offerta di prendere posizione sia la presa di posizione medesima non deve rivestire una forma particolare. Inoltre, la mancata opportunità di prendere posizione va se del caso sanata nel corso di un procedimento già avviato. In tale evenienza, il procedimento dovrà essere sospeso per il tempo necessario a tale presa di posizione. Un’eventuale violazione dell’art. 7 cpv. 1 seconda frase LPar non comporta in ogni caso alcuna perdita della pretesa fondata sulla disparità salariale.”
Nel caso concreto, esigenze adempiute.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Canton Ticino (www.sentenze.ti.ch)