DTF 8C_846/2011 del 19.04.2012 (ricorso in materia di diritto pubblico)

Art. 13 LPar, art. 93 LTF – operatrice di sala operatoria – pagamento picchetti – spese di giustizia nella procedura cantonale; decisione incidentale non impugnabile separatamente – ZH
Nella procedura cantonale, l’incarto era stato rinviato all’autorità di prima istanza per nuovo esame, dopo aver accertato l’esistenza di una disparità di trattamento nel pagamento del servizio di picchetto tra l’operatrice di sala operatoria, i medici e i tecnici di cardiologia.

Art. 93 LTF: la vertenza è stata rinviata all’autorità di prima istanza (ospedale) per completare l’istruttoria. Si tratta quindi di decisione incidentale, non impugnabile separatamente. La decisione sulle spese di giustizia potrà essere impugnata unitamente ad un’eventuale nuova sentenza del Tribunale cantonale nell’ambito di un ulteriore ricorso contro la nuova decisione dell’ospedale. Nel caso in cui l’ospedale dovesse riconoscere le pretese salariali dell’attrice, la decisione potrà essere impugnata direttamente presso il Tribunale federale relativamente alle spese.

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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