Art. 7 LPar; 128 cifra 3 CO – parità salariale, prescrizione – l’azione dell’organizzazione ex art. 7 LPar non è atta ad interrompere la prescrizione – professioni infermieristiche città di Zurigo
Sulla base di DTF 2A.97/2007 del 20.11.2007 la città di Zurigo aveva riconosciuto il principio per cui doveva versare gli arretrati al personale infermieristico per il periodo 1.1.97-30.6.2002.
Nel caso concreto, l’attrice aveva spiccato un precetto esecutivo il 19.5.2003. La città riconosce l’obbligo a versare gli arretrati a partire da maggio 1998 (prescrizione quinquennale giusta l’art. 128 cifra 3 CO).
L’attrice fa valere che già l’azione dell’organizzazione giusta l’art. 7 LPar – e non solo il precetto esecutivo nel singolo caso – è atta ad interrompere la prescrizione. Sostiene che al riguardo la LPar presenta una lacuna che va risolta in analogia all’art. 15 cpv. 2 della Legge contro il lavoro nero, LLN (RS 822.41) secondo cui l’azione di accertamento proposta da un’organizzazione ai sensi della LLN interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO.
Il TF sancisce che se la LPar non prevede una soluzione analoga, non si è in presenza di lacuna, ma di un silenzio qualificato. L’azione di accertamento ex art. 7 LPar non è pertanto atta ad interrompere la prescrizione delle pretese individuali.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Link interni: 2A.97/2007