DTF 4A_261/2011 del 24.08.2011 (ricorso in materia civile)

Art. 3, 5 cpv. 1 lit. d, 6 LPar; 105 cpv. 2 LTF – parità salariale – collocatrice guadagna il 60% meno rispetto al successore (VD)
Una collocatrice scopre che il collega percepisce uno stipendio superiore del 50%. Egli aveva fatto valere conoscenze in ingegneria e linguistiche, ciò che avrebbe dovuto permettere all’agenzia di investire nel campo dell’ingegneria e di avvicinare il mercato della svizzera tedesca.
Consid. 3.2 riassunto della giurisprudenza ad art. 6 LPar.
Discriminazione resa verosimile.
Il fatto di parificare i due colleghi quanto al modo della retribuzione (proroga di tre mesi della retribuzione fissa piuttosto che a dipendenza della cifra d’affari) non è un criterio oggettivo che giustifica una disparità salariale (consid. 3.3.1).
Nessuna prova delle relazioni privilegiate che il collega avrebbe potuto allacciare a vantaggio della datrice di lavoro (consid. 3.3.2).
Linguaggio tecnico acquisito può giustificare una differenza di trattamento dato che la datrice di lavoro voleva inserirsi nel campo dell’ingegneria (consid. 3.3.3).
Le conoscenze linguistiche possono giustificare una differenza di salario ritenuto che la datrice di lavoro voleva lavorare sul mercato in questione (consid. 3.3.4).
Prestazioni: salvo eccezioni, non possono giustificare una differenza salariale al momento dell’assunzione, perché non ancora fornite. In casu, le differenze percentuali di copertura dei rispettivi salari sono troppo deboli per giustificare una differenza di salario (consid. 3.3.4) (osservazione: sono state confrontate le percentuali di copertura dello stipendio mediante la cifra d’affari realizzata; non andrebbero confrontate le cifre d’affari realizzate?).
Congiuntura: potrebbe giustificare differenza di trattamento temporanea; in casu non data (consid. 3.3.6).
Conclusione: solo le conoscenze tecniche e linguistiche specifiche giustificano una differenza di trattamento. La collega d’altra parte dispone di una formazione superiore.
Rinvio all’autorità cantonale per nuova decisione, ricordando che il TF aveva ritenuta giustificata una differenza salariale dell’8.5% a favore di un collega per anzianità, esperienza professionale e bilinguismo (DTF 4A_449/2008 del 25.02.2009).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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