DTF 2C_278/2010 del 10.05.2011 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 328 e 355 CO; art. 20 LFPr – molestie sessuali – revoca dell’autorizzazione a formare apprendisti (ZH)

Per la formazione di apprendisti è necessaria un’autorizzazione (art. 20 cpv. 2 della LF sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10). Nell’ambito dei contratti di tirocinio, l’obbligo di proteggere la personalità del lavoratore ha un’importanza particolare, ritenuto che i giovani da formare muovono i primi passi nel mondo professionale e si trovano in un rapporto di dipendenza particolare.
Il potenziale datore di lavoro aveva proposto alla candidata di andare insieme a fare un bagno al lago. In quell’occasione avrebbero potuto continuare il colloquio per un eventuale contratto di tirocinio. Con questa proposta (fatta per SMS) di mischiare vita privata e professionale, già prima della conclusione del contratto di tirocinio, il formatore dimostra un atteggiamento del tutto inadeguato, per cui la revoca dell’autorizzazione a formare apprendisti di sesso femminile non è sproporzionata. E ciò indipendentemente dal fatto a sapere se l’SMS incriminato costituisse o meno molestia sessuale.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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