DTF 4A_115/2011 del 28.04.2011 (ricorso in materiale civile)

Art. 32 CO; art. 3, 5 cpv. 1 lit. d LPar – mobbing; parità salariale- gerente di un negozio di mobili, NE

Definizione di mobbing e possibili pretese (art. 49 CO) (riassunto della giurisprudenza, consid. 3).
Nel caso in esame, non vi è certezza che ci fosse un comportamento deliberato e sistematico destinato a destabilizzare l’interessata e sufficientemente grave per giustificare un’indennità (consid. 4).
L’attrice fa valere anche una disparità salariale con un collega gerente di un altro negozio:
Consid. 5, riassunto della giurisprudenza (questioni di merito e necessità di perizia).
consid. 6: vacanze supplementari costituiscono un vantaggio patrimoniale reale e vanno pertanto prese in considerazione nel calcolo della differenza di stipendio; una “diversa situazione” tra due punti vendita (in casu: prospettive incerte di uno dei due negozi) non giustifica una disparità salariale: potrebbe essere stata assunta una donna perché ha pretese salariali minori. Diverso potrebbe essere se nelle due località venissero provate condizioni differenti del mercato del lavoro. Per un lavoro di pari valore, anche una differenza di stipendio inferiore al 10% sarebbe indizio oggettivo di discriminazione.
Necessità di accertare le occupazioni e le responsabilità dei due colleghi e di poi paragonarle e valutarle, se del caso con l’aiuto di esperti.
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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