Art. 3, 5 cpv. 1 lit. d, 6 LPar – uguaglianza di retribuzione – differenza solo parzialmente giustificata da diversa anzianità di servizio, esperienza e conoscenze linguistiche – assistente sociale presso una fondazione (FR)
Ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 3.1): verosimiglianza della discriminazione, presupposti (differenza tra il 15 e il 25% per lo stesso lavoro); paragone con un solo collega può bastare; prova per l’inesistenza di una discriminazione: motivi oggettivi che influenzano il valore del lavoro quali formazione, anzianità, qualifiche, esperienza, ambito concreto di lavoro, prestazioni effettuate, rischi che si corrono, mansionario; oppure motivi che derivano da preoccupazioni sociali quali cariche familiari o età; la misura della differenza di trattamento giustificata da un motivo oggettivo deve però rispettare il principio della proporzionalità e non essere iniquo.
E’ sufficiente una disparità di trattamento con un solo collega. Il fatto che altri colleghi siano trattati come l’attrice non fa cadere la discriminazione (consid. 3.2 – in altri casi, il TF è stato meno categorico).
In concreto, una maggiore anzianità del collega di 1 ½ anni ed esperienza di 7 ½ anni, pur unita al bilinguismo, non giustificano una differenza di stipendio del 14-17%, anche perché la differenza di anzianità ed esperienza, con il passare degli anni si relativizza. Ritenuta ammissibile una differenza dell’8.5% (come chiesto dall’attrice).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)