DTF 1C_54/2008 e 1C_68/2008 del 03.03.2009 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 3 LPar – classificazione funzioni – professioni sanitarie città di Zurigo (infermiere/i) – passaggio a nuovo sistema salariale, adattamento graduale del salario – il passaggio al valore inferiore della nuova classe di stipendio non è discriminatorio se non vi è riduzione in franchi del salario non discriminatorio precedente

Cfr. decisione del tribunale amministrativo di Zurigo del 22.1.2001 (v. http://www.gleichstellungsgesetz.ch/ Zürich Fall 7 – decisione base sulla discriminazione delle professioni infermieristiche rispetto ai poliziotti, Zurigo Cantone) e DTF 2A.97/2007 e 2A.98/2007 del 20.11.2007 (eliminazione discriminazione periodo 1.1.97-30.6.02, prima della revisione del sistema salariale, attraverso indennità, Zurigo città).

Passaggio dalle classi precedenti, corrette tramite indennità, nel nuovo sistema salariale che ha rivalutato i salari nelle professioni infermieristiche in particolare.

Il passaggio al nuovo sistema salariale sulla base del salario – purché non discriminatorio – precedente non è discriminatorio, è sufficiente che il salario effettivo, in franchi, non subisca riduzioni (conferma della giurisprudenza, cfr. 131 II 393 E. 8.2, p. 411).

Una differenza di salario fino al 5% tra vecchi e nuovi dipendenti non è discriminatoria ai sensi dell’art. 8 cpv. cpv. 1 cost, ma deve essere limitata nel tempo (conferma della giurisprudenza).

Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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