Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 3 LPar – classificazione funzioni – professioni sanitarie città di Zurigo (infermiere/i) – passaggio a nuovo sistema salariale, adattamento graduale del salario – il passaggio al valore inferiore della nuova classe di stipendio non è discriminatorio se non vi è riduzione in franchi del salario non discriminatorio precedente
Cfr. decisione del tribunale amministrativo di Zurigo del 22.1.2001 (v. http://www.gleichstellungsgesetz.ch/ Zürich Fall 7 – decisione base sulla discriminazione delle professioni infermieristiche rispetto ai poliziotti, Zurigo Cantone) e DTF 2A.97/2007 e 2A.98/2007 del 20.11.2007 (eliminazione discriminazione periodo 1.1.97-30.6.02, prima della revisione del sistema salariale, attraverso indennità, Zurigo città).
Passaggio dalle classi precedenti, corrette tramite indennità, nel nuovo sistema salariale che ha rivalutato i salari nelle professioni infermieristiche in particolare.
Il passaggio al nuovo sistema salariale sulla base del salario – purché non discriminatorio – precedente non è discriminatorio, è sufficiente che il salario effettivo, in franchi, non subisca riduzioni (conferma della giurisprudenza, cfr. 131 II 393 E. 8.2, p. 411).
Una differenza di salario fino al 5% tra vecchi e nuovi dipendenti non è discriminatoria ai sensi dell’art. 8 cpv. cpv. 1 cost, ma deve essere limitata nel tempo (conferma della giurisprudenza).
Pubblicazione della sentenza nel sito del Tribunale federale (www.bger.ch)