DTF 1C.310/2007 del 17.4.2008 (ricorso di diritto pubblico)

Art. 3, 6, 13 cpv. 5 LPar, 8 e 9 Cost, 68 cpv. 3 LTF – uguaglianza di retribuzione; ripetibili a favore di un ente pubblico – ausiliaria di pulizia, moglie di custode in una scuola (AR)

Differenza oggettiva nella formazione e nell’assegnazione dei compiti.

A livello federale, alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF) – vale anche per piccoli comuni che non hanno un proprio servizio giuridico. I Cantoni sono liberi di prevedere regole diverse per la procedura cantonale. (consid. 6.2/6.3/7)

Critica: Motivazione appare poco approfondita. Di fronte ad un’asserita differenza del 30%, al fatto che i coniugi lavorano in coppia, il semplice riferimento a formazione e assegnazione di compiti diversa e al fatto che ciò corrisponderebbe alla suddivisione effettiva dei compiti, senza aver sentito il marito e senza perizia, appare in contrasto con altre sentenze, ben più esigenti.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Retribuzione e contrassegnata con , , , , , . Contrassegna il permalink.