Art 30 cpv. 1 e 29 cpv. 2 Cost., 6 cpv. 2 CEDU, 4 LPar – molestie sessuali
Prima procedura per molestie nei confronti di un superiore nel 2001/2003, gravame ritenuto infondato. Trasferimento. Numerosi scambi di mail con un superiore, poi degrado della relazione, malattia del collega. Nuovo trasferimento su richiesta dell’interessata. Azione di accertamento e pagamento di un’indennità nei confronti del Canton Ginevra.
Richieste respinte.
Non appare che la ricorrente fosse stata urtata dai messaggi ricevuti e che avrebbe cercato di mettervi fine. Al contrario, le sue risposte sistematiche, a volte persino istantanee, indicano chiaramente che accettava e apprezzava gli scambi, anche se a volte inadeguati da parte di un superiore gerarchico.
Apprezzamento anticipato delle prove: non è contrario all’art. 29 cpv. 2 Cost. non sentire i testimoni chiamati a testimoniare sull’ambiente di lavoro in generale, ma soltanto quelli che sono stati chiamati in relazione diretta con i fatti, che possono riferire sul caso particolare (consid. 4).
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)