DTF 2A.79/2007; 2A.80/2007; 2A.81.2007 del 15.6.2007 (ricorsi di diritto amministrativo)

Art. 3 cpv. 2 LPar – docenti di scuola dell’infanzia Argovia – concetto di datore di lavoro

Lo stipendio delle docenti di scuola dell’infanzia non è discriminatorio rispetto ai docenti di scuola elementare, perché i due stipendi non sono comparabili: il datore di lavoro non è lo stesso.

Per decidere chi è il datore di lavoro, il TF si basa non sulla qualità di datore di lavoro formale (i Comuni, autorità di nomina), ma su quella materiale: per lo stipendio dei docenti SE è competente esclusivamente il Cantone, che non solo definisce, ma paga gli stipendi, per le docenti SI il Comune è l’unico debitore dello stipendio.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
2A.79/2007, 2A.80/2007, 2A.81/2007

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