DTF 4C.289/2006 del 5.2.2007 (ricorso per riforma)

Art. 4, 5 cpv. 3 LPar – molestie sessuali – non solo casi di abuso d’autorità

Disdetta abusiva non riconosciuta in quanto non provato che vi sarebbe stato mobbing; riconosciuta invece indennità per molestie sessuali.

Definizione di molestie (v. DTF 126 III 395).

Benché gli esempi citati all’art. 4 LPar si riferissero unicamente a casi di abuso d’autorità, la definizione non esclude altri atti lesivi della dignità della persona sul posto di lavoro, che contribuiscono a rendere ostile il clima di lavoro, per esempio delle battute fuori luogo (Consid. 3).

Necessità di portare le molestie a conoscenza del datore di lavoro? (Consid. 4)

Criteri per la determinazione dell’indennità giusta l’art. 5 cpv. 3 LPar: agire deliberato; in presenza di altri; molestie indirizzate direttamente alla ricorrente; molestatore si è accorto della sofferenza causata; nessun intervento da parte di altri collaboratori. Salario medio svizzero 2002: Fr. 5’417.00; 2003: Fr. 5’493.00.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Pubblicità
Questa voce è stata pubblicata in Disdetta, Molestie e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.