Art. 5 cpv. 2 Lpar – discriminazione nell’assunzione; candidato professore all’università di Ginevra; legittimazione a ricorrere.
Procedura di nomina per posto di professore ordinario o aggiunto all’università di Ginevra. Regola cantonale che a parità di qualifiche dà la preferenza ai candidati del sesso sotto-rappresentato. Nella procedura cantonale, ad un candidato del sesso sovra-rappresentato, non viene riconosciuta la legittimazione a ricorrere.
La Lpar impone l’accessibilità della via del ricorso per ogni persona che si ritiene direttamente lesa nei propri diritti garantiti dalla Lpar, senza distinzione. Ammettere una concezione simmetrica del diritto di ricorrere, per entrambi i sessi, non diminuisce l’efficacia della regola di preferenza di cui all’art. 26A della Legge ginevrina del 27 maggio 1973 sull’Università. Conferire diritto di ricorso solo al sesso sotto-rappresentato renderebbe parzialmente rigida la quota flessibile voluta dal legislatore.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)
Per il seguito (indennità per discriminazione nell’ambito di una procedura di ricorso), v. DTF 133 II 257