Art. 9 e 30 Cost, 6 CEDU; 13 cpv. 5 LPar – istruttoria, indipendenza di un perito; gratuità anche della procedura concernente questioni procedurali – personale settore sanitario S. Gallo fa valere discriminazione rispetto al personale di polizia
Ricorso contro ordinanza sulle prove – nomina del perito. Le ricorrenti contestano l’indipendenza, la neutralità e la qualifica del perito, collaboratore dell’università e pertanto formalmente dipendente della controparte, cioè del Cantone.
Ricusa (mancata indipendenza): ricorso respinto; risponde nei confronti dell’università e non è tenuto ad eseguire le istruzioni del Cantone e a salvaguardarne gli interessi.
Qualifica: valutazione non arbitraria; competenza del perito potrà essere discussa nell’ambito di un eventuale gravame contro la decisione finale.
Procedura gratuita, art. 13 cpv. 5 LPar: gratuità della procedura anche per questioni procedurali e nell’ambito di ricorsi contro decisioni incidentali.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)