DTF 4C.138/2005 del 25.10.2005 (ricorso per riforma)

Art. 3, 6 LPar; 64 OG – discriminazione salariale basata su discriminazione nella promozione – accertamento dei fatti: paragonare situazioni confrontabili e temporalmente congruenti – giornalista e regista televisiva

Caso ticinese.

Giornalista e regista televisiva, inserita in classe inferiore (redattrice-documentarista DAC) rispetto ai colleghi (registi livello I).

Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall’ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell’art. 64 OG. Questi principi valgono anche qualora la procedura sia retta dalla massima inquisitoria, com’è il caso nei litigi concernenti la parità dei sessi. (consid. 2)

L’art. 6 LPar allevia l’onere della prova nel senso che l’esistenza di una discriminazione fondata sul sesso è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. Nella misura in cui una discriminazione è stata resa verosimile, l’art. 6 LPar impone al datore di lavoro di dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi (consid. 3).

Qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili, si presume che questa sia di natura sessista. La sola esistenza di un trattamento salariale differenziato tra i vari dipendenti non basta per far apparire come probabile una discriminazione a motivo del sesso. (consid. 4).

In casu non è sufficiente spiegare la differenza di stipendio con le attuali funzioni. Occorre tenere conto dei rispettivi percorsi professionali e dell’eventuale evoluzione della loro attività a dipendenza del cambiamento di classe. (la questione a sapere è se la promozione è conseguenza o condizione per l’ampliamento dei compiti che a sua volta giustifica un aumento di stipendio) (consid. 5).

Fattispecie concreta e sentenze cantonali (consid. 6).

La corte cantonale si era limitata a paragonare le attività attuali. L’accertamento dei fatti è incompleto, perché non contiene accertamenti precisi sulla formazione, l’evoluzione professionale ecc. dei colleghi. Quali attività svolgevano quando sono stati assunti con regolare contratto? In quale classe e con quale funzione sono stati inseriti in organico? Quando e per quale motivo hanno ottenuto l’accesso ad una o più classi superiori? (consid. 7).

Rinvio all’autorità cantonale (64 cpv. 1 OG) perché completi gli accertamenti di fatto e proceda ad un nuovo apprezzamento delle prove. Nel caso la ricorrente non potesse pretendere le medesime promozioni dei colleghi uomini, andrà esaminata la proporzionalità della differenza di classe, che se lo scarto è troppo grande va corretto.
Una volta determinata la classe di salario, la ricorrente avrà diritto al versamento della differenza fra il salario percepito e quello che avrebbe ottenuto se fosse stata promossa, con effetto retroattivo a far tempo dalla data in cui la promozione è stata rifiutata. (consid. 7.4)

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

Per il seguito v. Tribunale cantonale d’appello, 12.2006.8 del 13.12.2007

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