337 CO; 4 LPar – Licenziamento con effetto immediato di un agente di polizia che aveva molestato sessualmente una sua collega segretaria (molestie verbali e contatti fisici inadeguati).
Il licenziamento non è arbitrario, tenuto conto anche di due precedenti ammonimenti per lavoro insoddisfacente.
Le molestie sessuali non costituiscono unicamente una questione privata tra la collega e l’agente di polizia. Vista la sua funzione, che rappresenta l’autorità, il suo comportamento mette chiaramente in pericolo le relazioni che la polizia deve avere nei confronti degli amministrati.
Un’eventuale violazione dell’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie per evitare e prevenire le molestie sessuali (art. 4 LPar) non riguardano il ricorrente, ma semmai la vittima.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)