Art. 8 al. 3 e 9 Cost.
Ricorso di diritto pubblico avverso una prima sentenza cantonale. Ricorso respinto perché non sono state esaurite le vie cantonali, e per motivi formali. La violazione dell’art. 8 cpv. 3 terza frase Cost., cioè la discriminazione salariale, deve essere fatta valere con ricorso per riforma (per i rapporti di diritto privato) e non di diritto pubblico.
Cfr. il sito dei “bureaux latins de l’égalité”, jugements rendus, VD/07 – Société financière – Discrimination salariale d’un cadre (www.leg.ch/jugements.php).
Cfr. anche DTF 4C.123/2004 del 9.7.2004, con cui il Tribunale federale, giusta l’art 161 OG si è pronunciato, su richiesta della cliente, sull’onorario dell’avvocata per la procedura davanti al TF. Onorario decurtato da fr. 45’245.80 a fr. 35’007.00, tenendo conto di un onorario/ora convenuto di fr. 290.–, della particolare complessità della vertenza (19 kg di documenti) e dell’atteggiamento della cliente che chiedeva di discutere ogni passo intrapreso.
Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)