DTF 4C.109/2003 del 30.07.2003 (ricorso per riforma)

337 CO; art. 4 e 5 cpv. 3 LPar – contratto di lavoro, disdetta con effetto immediato in seguito all’invio di materiale pornografico

Un dipendente ha inviato degli e-mail con contenuto pornografico, nonostante il datore di lavoro avesse emanato delle direttive secondo cui molestie sessuali sarebbero state sanzionate con misure disciplinari, dall’ammonimento al licenziamento con effetto immediato (in ossequio agli art. 4 e 5 cpv. 3 LPar che impongono al datore di lavoro di adottare tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si possono pretendere da lui per evitare molestie sessuali o porvi fine).
Nel caso concreto, il TF non ha ravvisato nessuna violazione grave del contratto di lavoro tale da giustificare una disdetta con effetto immediato. L’e-mail con contenuto pornografico era infatti stato inviato a un destinatario consenziente, fino solo per caso in mano di terzi (causa assenza del destinatario). Al dipendente può semmai essere rimproverato negligenza, e pertanto nessuna violazione dell’art. 197 CPS né molestia sessuale.
Sulla base della circolare e del fatto che in un precedente caso di molestie (in seguito alle quali una dipendente aveva dato le dimissioni) non doveva inoltre aspettarsi di essere licenziato con effetto immediato. Sarebbe bastato un ammonimento per farlo smettere.

Pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch)

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